Home NEWS Immobili all’estero, strumenti finanziari all’estero: l’imposta dello 0,76% si liquida in UNICO...

Immobili all’estero, strumenti finanziari all’estero: l’imposta dello 0,76% si liquida in UNICO PF 2012.

71
0
#pinomerola
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012 ha dato istruzioni sulle modalità di pagamento delle nuove imposte:
  • IVIE –  per gli immobili posseduti all’estero;
  • IVAFE – per le attività finanziarie detenute all’estero.
La circolare suddetta chiarisce intanto che le nuove imposte sono dovute solo dalle persone fisiche residenti in Italia.
I contribuenti residenti in ITALIA che siano titolari del diritto di  proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili situati all’estero scontano un’imposta pari allo 0,76% del valore dell’immobile in proporzione alla quota ed ai mesi di effettivo possesso per i quali nel 2011 sono stati detentori di tali immobili.
Sono esentati dal pagamento coloro la cui imposta calcolata sia inferiore ad euro 200.
La base imponibile, su cui calcolare L’IVIE dello 0,76%,  varia da Stato a Stato in cui è situato l’immobile:
  • Per quanto riguarda gli immobili detenuti all’estero che sono situati nello spazio economico europeo o nei Paesi dell’Unione Europea  l’importo su cui calcolare lo 0,76% è dato dalla base imponibile utilizzata anche nel Paese estero in cui è situato l’immobile.
  • Per gli immobili detenuti all’estero situati al di fuori dello spazio economico europeo la base imponibile invece è data dal valore di mercato dell’immobile.
Il 7 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 54/E con la quale ha istituito tre nuovi codici tributo ai fini del versamento dell’IVIE e dell’IVAFE.
Si rammenta che l’imposta (sia per gli immobili detenuti all’estero che per le attività finanziarie detenute all’estero) dovrà essere calcolata in base ai mesi di effettivo possesso ed in proporzione alla quota percentuale di cui si ha la titolarità.
I nuovi codici tributo per il pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE sono:
  • 4041:  denominato «Imposta sul valore degli immobili situati all’estero per qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato  ex art. 19 comma 13 del DL. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e succ. modificazioni»; 
  • 4042:  denominato «Imposta sul valore degli immobili situati all’estero per qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ex art. 19 comma 13 del DL. n. 201/2011 conv. con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e succ. modificazioni; da utilizzare dalle società fiduciarie»; 
  • 4043: denominato «Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato  ex art. 19 comma 18 del DL. n. 201/2011 conv. con modificazioni  dalla L. n. 214/2011, e successive modificazioni». 
Tali imposte dovranno essere versate nei termini ordinari di pagamento dell’IRPEF-ADDIZIONALI ed IRAP scaturenti dall’UNICO PF 2012, ed indicate nel quadro RM dello stesso modello; precisamente ai righi RM33 ed RM34:
  • nella col. 1, va indicato il valore dell’immobile situato all’estero; 
  • nella col. 2, va indicato il valore dell’attività finanziaria detenuta all’estero;  
  • nella col. 3, la quota di possesso; 
  • nella col. 4, il periodo di possesso; 
  • nella col. 5, l’ammontare dell’imposta dovuta in proporzione alla quota posseduta; 
  • nella col. 6, il credito d’imposta spettante per le tasse già versate nel Paese in cui è situato l’immobile e  per il medesimo; 
  •  nella col. 7, l’eventuale detrazione spettante; 
  •  nella col. 8, il numero dei soggetti a cui spetta l’eventuale detrazione;
  •   nella col. 9, la somma del credito di imposta di cui al rigo 6 + la detrazione di cui al rigo 8;
  • nella col. 10, l’imposta netta da pagare data dalla differenza dell’importo di colonna 5 sottratto l’importo di colonna 9;
  • la col. 8  dovrà essere barrata con una  «X» quando il soggetto proprietario risieda per lavoro all’estero ed alle dipedenze dello Stato Italiano: in quanto in questo caso è stata prevista un’agevolazione. 
Tali contribuenti, come detto, in sede di redazione del modello Unico PF/2012 saranno obbligati a liquidare l’Ivie e l’Ivafe, e quindi ad effettuare il relativo pagamento entro il termine previsto per il versamento del saldo Irpef 2011 (9 luglio 2012 o 20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,40%)  quando nell’anno 2011 hanno posseduto un immobile all’estero a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, ad eccezione della nuda proprietà.

Scopri di più da Rivista Fiscale Web

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui