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Appalti: meno responsabilità per l’ appaltante.

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#pinomerola

APPALTI: Dal decreto del fare arriva l’alleggerimento della responsabilità solidale del committente-appaltante per i versamenti impagati di ritenute ed IVA da parte dell’impresa appaltatrice o sub-appaltatrice.

Per gli appalti il decreto del fare ha previsto la soppressione dell’art. 35 del DL 223/2006 (co. 28 a 28-ter) che prevede la responsabilità solidale del committente o appaltante  per i versamenti di ritenute (sui dipendenti) e dell’IVA  omessi dall’impresa appaltatrice o sub-appaltatrice.

I commi da 28 a 28 ter dell’art. 35 del DL 223/2006 (BERSANI) prevede l’accollo della responsabilità solidale dell’appaltante e del committente  (per quest’ultimo da 5mila a 200mila euro di sanzioni) per gli omessi versamenti di ritenute ed IVA dovuti dall’appaltatore o dal sub appaltatore.

In sostanza in caso di mancato pagamento dell’appaltatore o del sub-appaltatore di ritenute ed IVA, per i lavori di appalto commissionatigli dall’appaltante o dal committente, questi ultimi erano tenuti al pari del debitore principale, ad effettuare i pagamenti omessi.

Per evitare tale regime di responsabilità in solido il committente o l’appaltante era obbligato ad acquisire dall’appaltatore o dal sub-appaltatore la documentazione comprovante i versamenti di IVA e ritenute.

La disposizione era troppo pesante, spesso ha bloccato interi lavori; e più volte ne è stata chiesta la soppressione.

Finalmente il decreto del fare, in materia di appalti pubblici fa tirare un sospiro di sollievo a committenti ed appaltanti, anche se resta la responsabilità solidale del committente per contributi previdenziali e stipendi dei lavoratori del sub-appaltatore.

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