Il contratto di collaborazione esterna tra professionisti rientra tra i “contratti d’opera”, regolati dall’art. 2222 del Codice Civile.
Molti studi professionali, oggi preferiscono sottoscrivere “contratto di collaborazione esterna” ed evitare di avventurarsi nell’assunzione di collaboratori subordinati, proprio per l’andamento altalenante degli incassi, e del numero di clienti che può variare velocemente, in un periodo economico di forte crisi.
Per tale motivo molti professionisti decidono di sottoscrivere contratto di collaborazione esterna con altro professionista-collaboratore (impropriamente detto free-lance) in maniera da servirsene al “bisogno effettivo”.
Prende sempre più piede, quindi, la scelta di avvalersi di un collaboratore esterno allo studio mediante la stipula di un contratto di collaborazione autonoma, dove si è liberi di prevedere durata e compenso.
Il collaboratore di studio dovrà essere in possesso di partita IVA e fatturare allo studio periodicamente le prestazioni effettuate come stabilito nel contratto di collaborazione, e negli accordi presi con la struttura.
Il committente (titolare di studio) con il contratto di collaborazione tra professionisti, dovrà solo preoccuparsi del pagamento della parcella, mentre sarà il collaboratore a farsi carico dei propri contributi previdenziali da versare alla cassa di appartenenza.
Il collaboratore in genere, nel contratto di collaborazione, potrà utilizzare le strutture informatiche dello Studio, i software con licenza intestata al committente, ma ovviamente obbligarsi a rispettare la privacy dei clienti, e a non mettere in atto concorrenza sleale.
Il modello qui proposto è un reale contratto di collaborazione sottoscritto tra uno Studio Professionale e un collaboratore esterno, messo a punto con tutte le clausole e formule di legge necessarie per la tutela di entrambe le parti.
Il compenso sarà erogato a presentazione della parcella in ossequio agli accordi contenuti nel contratto di collaborazione sottoscritto e convenuti.