Appalti: responsabilità solidale del committente.
APPALTI: Il committente ha responsabilità solidale con l’appaltatore, per i versamenti di oneri e contributi, a cui quest’ultimo è tenuto.
Durante l’iter parlamentare per la conversione in Legge del Decreto Semplificazioni, avvenuta in data 24 aprile 2012, sono state apportate importanti modifiche al testo originario del Decreto, soprattutto per l’introduzione della disposizione che accolla al committente LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE per i lavori eseguti dall’appaltatore.
Molto rilevante per i contratti di appalto, è l’introduzione della responsabilità solidale del committente, per gli obblighi fiscali e contributivi a cui sono tenuti l’appaltatore e il subappaltatore, incaricati dallo stesso committente, per l’esecuzione dei lavori.
E’ stato modificato infatti il co. 28 dell’articolo 35 del DL n° 223/2006 che ha previsto, a carico del committente o del datore di lavoro (per gli appalti di opere e servizi), l’obbligo di responsabilità solidale con appaltatori e subappaltatori (da questi incaricati) per i mancati versamenti ‘IVA e ritenute per i dipendenti.
In sostanza il committente, dovrà pagare “quanto non versato” dall’appaltatore o dal subappaltatore, per i loro dipendenti (a titolo di oneri fiscali e contributivi) e/o per l’IVA sulle fatture emesse.
La responsabilità solidale, a carico del committente, spira dopo 2 anni dalla cessazione dell’appalto, sempreché il committente non riesca a dimostrare di essersi attivato, con ogni procedura necessaria, per evitare l’inadempimento fiscale e contributivo dell’appaltatore o del subappaltatore.
La responsabilità solidale, ricordiamo, accolla al committente l’onere di effettuare i versamenti dovuti dall’appaltatore, solo in caso di inadempienza di quest’ultimo e per l’intero.
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