Home NEWS Società di comodo: esclusione e disapplicazione.

Società di comodo: esclusione e disapplicazione.

689
0
#pinomerola
Come dicevamo nel precedente articolo (che trattava dell’inasprimento fiscale sulle società non operative) le società che non superano il “test di operatività”, essendo considerate di  “società comodo”, saranno assoggettate ad una tassazione molto più sfavorevole.Per tali societá è prevista:
1) L’applicazione di una maggiorazione sulle aliquote IRES/IRPEF del 10,50%.
2) Il pagamento delle imposte IRES/IRPEF (compreso maggiorazione)  da calcolare sul reddito presunto e non su quello reale quando quest’ultimo sia minore.Tale reddito presunto scaturisce dall’applicazione delle percentuali di redditività sui beni di proprietà sociale (come da tabella pubblicata nell’articolo che potrete leggere seguendo il  link sopra).
3) L’esclusione della possibilità di richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione orizzontale di un eventuale credito IVA.
4) L’estinzione dell’eventuale credito IVA (ex art. 35 del DL 223/2006), non più riportabile nella successiva dichiarazione. quando per tre esercizi consecutivi la società non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta.
Il legislatore, con la stretta sulle società di comodo ha voluto limitare il fenomeno della distrazione dei beni personali del contribuente, tramite il loro trasferimento ad una società di comodo (in cui questi è socio) ed in generale limitare le operazioni finalizzate all’elusione fiscale.Puntualizziamo però che una società di capitali non sempre si costituisce solo per sottrarsi alle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi o per scopi illegali.Per questo motivo sono diverse le ipotesi in cui le società sono esentate dalla disciplina prevista per le società di comodo,  pur non superando il test di operatività.“Anche perché non potendo dimostrare di non essere società di comodo, si assisterebbe al conseguimento dell’utile per legge, su cui pagare le tasse !!!  “

Si ricorda che sono soggette all’applicazione della disciplina sulle  società di comodo, ex art. 39 della Legge n° 724/1994, tutte le società commerciali sia di persone che di capitali (anche estere ma con stabile organizzazione nel territorio italiano).

Si puntualizza che sono soggette all’applicazione della normativa sulle società di comodo  

anche le società di persone che adottano la contabilità semplificata (che sono quindi da sottoporre al test di operatività).

Sono escluse invece, ope legis, dall’applicazione della normativa sul test delle società di comodo  suddetta:
  • Le società cooperative;
  • I consorzi;
  • Le società di mutua assicurazione;
  • Gli enti senza scopo di lucro che esercitano anche attività commerciali.
Ai fini della esclusione e disapplicazione della normativa sulle società di comodo, “palesemente ingiusta” se non per taluni casi (in quanto basata  asetticamente su calcoli  numerici di bilancio ) il Legislatore ha previsto diverse cause sia di esclusione che di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
Ciò mediante la dimostrazione dell’esistenza di precise situazioni reali che invece confermano l’operatività della società anche in presenza di valori contabili che la vedrebbero inquadrata nello  “status” di società di comodo.
A) CAUSE DI ESCLUSIONE dalla disciplina sulle società di comodo.
L’art. 30 comma 1 lett. c della Legge 724/94 ha previsto varie cause di esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative.
In tali casi l’amministrazione finanziaria non può applicare la normativa sulle società di comodo al fine di verificarne l’operatività.
Le cause di esclusione dalla disciplina sulle società di comodo sono “fatti oggettivi” previsti dalla legge per i quali la società non è tenuta ad inoltrare alcuna istanza di disapplicazione della normativa.
Godono dall’esclusione dalla disciplina delle società di comodo:
  1. Le imprese obbligate a  costituirsi sotto forma di società di capitali;
  2. Le società che si trovano nel primo periodo d’imposta;
  3. Le società in amministrazione controllata;
  4. Le società che esercitano il servizio di pubblico trasporto;
  5. Le società che detengono e/o negoziano titoli in mercati italiani regolamentati;
  6. Le società con almeno 50 soci;
  7. Le società che nei due anni precedenti hanno avuto un numero di occupati mai inferiore alle 10 unità;
  8. Le società in fallimento, sottoposte a procedura di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo;
  9. Le società con un ammontare complessivo del valore della produzione (gruppo A del conto economico) superiore al totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  10. Le società partecipate per almeno il 20% da enti pubblici;
  11. Le società congrue e coerenti agli studi di settore.
B) DISAPPLICAZIONE della disciplina delle società di comodo.
Accanto alle cause di esclusione che operano per legge, la normativa sulle società di comodo può essere “disapplicata” nei confronti di quelle società che si trovano in particoli situazioni soggettive.In sostanza “l’esclusione” opera per motivi oggettivi, mentre “la disapplicazione” per  motivi soggettivi.
Il Provvedimento direttoriale n. 23681 del 14-2-2008 (in applicazione dell’art. 1 comma 128 lettera f) della Legge finanziaria n° 244 del 24-12-2007, che ha introdotto il comma 4-ter all’art. 30 della Legge 724/94) ha previsto la disapplicazione della normativa sulle società di comodo in presenza di cause soggettive che consentono la non applicabilità della normativa senza che sia necessaria la preventiva istanza di interpello disapplicativo (ex art. 37-bis comma 8 del DPR 600/73). 
Per non ripeterci indichiamo “il link al provvedimento suddetto” cliccando su questo collegamento.
ISTANZA DI INTERPELLO DISAPPLICATIVO.
Nei casi in cui la società non abbia né cause di esclusione nè ragioni di disapplicazione della disciplina sulle societá di comodo al fine di non essere considerata non operativa, non resta che ricorrere “all’interpello disapplicativo” che consiste in un’istanza, da inoltrare all’amministrazione finanziaria,  nella quale dovranno essere illustrate le situazioni soggettive per le quali non si sono conseguiti i ricavi minimi, gli incrementi di rimanenze, ed un reddito superiore a quello convenzionale presunto.

Scopri di più da Rivista Fiscale Web

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui