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Gli immobIli esenti IMU.

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IMU 2013: Immobili esenti, con riduzione del 50% per legge, e con riduzioni deliberabili dai Comuni.

IMMOBILI ESENTI IMU.

DL Letta n. 54/2013. Per il 2013 il Governo Letta “ha sospeso” il pagamento dell’IMU sulle case adibite ad abitazione principale ad esclusione dei proprietari di prima casa con categoria A1-A8-A9. La prima casa non è soggetta al pagamento dell’acconto Imu 2013, ma è presente comunque una “clausola di salvaguardia”, inserita nel decreto legge 54/2013, per la quale chi ha usufruito della sospensione avrà l’obbligo di versare il tributo nel caso, entro il 31 agosto 2013, il Governo non abbia portato a termine il progetto della riforma della tassazione sugli immobili.

Quindi al momento parliamo di mera sospensione dell’IMU sulla prima casa e non di immobili esenti IMU.
Lo stesso decreto,  ha PREVISTO che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dai soci assegnatari, ed anche quelle assegnate da IACP e ATER o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, SON O ESENTI IMU.

Sono esenti IMU per il 2013 anche i proprietari di fabbricati rurali e terreni agricoli.

L’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 dispone che sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti:

  • dallo Stato;
  • dalle Regioni;
  • dalle Province;
  • dal Comune;
  • dalle Comunità montane;
  • dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi;
  • dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  • ATTENZIONE: Per il 2013 sono soggette al pagamento dell’IMU Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e tutti gli immobili di enti pubblici non destinati ” a scopi istituzionali “.

Ancora esenti IMU sono i seguenti immobili:

Gli immobili collabenti (ruderi) classificati nella categoria F2, senza rendita catastale; per il 2013 saranno soggetti all’imposta se recuperati per essere destinati ad attività assistenziali

Gli immobili e pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto;

I fabbricati di proprietà della Santa Sede;

  • I fabbricati utilizzati da enti non profit per soli scopi culturali di cui all’art. 5bis del DPR n.601-1973; ad esclusione di quelli ad utilizzo commerciale;
  • Le costruzioni iscritte nelle categorie catastali da E/1 e E/9 (quali ponti, stazioni, cimiteri e simili ma escluse le tombe di famiglia …);
  • Gli immobili di proprietà di Stati esteri o altre organizzazioni internazionali, purché l’Italia abbia sottoscritto con il relativo stato estero, accordi con i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati; senza tali accordi gli immobili detenuti in Italia di proprietà estera sono soggetti all’IMU;
  • I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977;
  • I fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR ( ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale nonche’ gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività con modalità non commerciali: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all’articolo 16 lettera a) della legge n. 222 del 20 maggio 1985.
  • I fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 9, comma 3-bis del DL. n. 557/1993 ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT e rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789.

 IMU RIDOTTA AL 50% PER LEGGE.

Con lo stesso articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 istitutiva dell’IMU, è stata prevista la riduzione al 50% della base imponibile per i seguenti immobili:

  • IMU al 50%:
  •  a) I fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
  • b) I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, nei limiti del periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. La disposizioni prevedono che l’inagibilità o l’inabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con decisione supportata da una perizia a carico del proprietario, che dovrà allegare idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In sostituzione si potrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del TU di cui al DPR n. 445/2000.

Ulteriori agevolazioni IMU possono arrivare da deliberazioni di ogni singolo Comune:

– Riduzioni Imu delibera comune: fino allo 0,4% in caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del TUIR;
– Riduzioni Imu delibera comune: fino allo 0,4%,in caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi IRES;
– Riduzioni Imu delibera comune: fino allo 0,4%, nel caso di immobili locati;
– Riduzioni Imu delibera comune: fino allo 0,38%, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori, ed anche prima se non permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

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