Per i versamenti derivanti da Unico 2013 il Ministero ripropone – pari pari – LA PROROGA dell’anno scorso.
Pronto per la firma, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che rinvia i versamenti derivanti da UNICO 2013 (relativi al saldo 2012 ed al primo acconto 2013) che slitteranno nel seguente modo:
- La scadenza ordinaria del 17 giugno 2013, termine per effetture i versamenti senza alcuna maggiorazione, sarà prorogata all’ 8 luglio 2013;
- La scadenza del 16 luglio 2013, termine per effetture i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% sulle, sarà prorogata al 20 agosto 2013.
I soggetti interessati alla proroga sono:
- Tutte le persone fisiche obbligate ai versamenti scaturenti dalla dichiarazione dei redditi UNICO/2013, compreso la dichiarazione IRAP e la dichiarazione IVA (se presentata in forma unificata) solo se soggetti all’applicazione degli studi di settore;
- Tutte le società di persone e loro soci, nonché le società di capitali solo se soggette all’applicazione degli studi di settore.
A quanto pare la proroga, in corso di firma non opera ,per le “persone fisiche” soggetti privati (dipendenti o pensionati che non hanno presentato il modello 730).
Non sono neanche prorogati i versamenti di quelle società non obbligate all’applicazione degli studi di settore, o che abbiano conseguito ricavi (nell’anno 2012) superiori ad euro 5.164.569 euro, o il cui versamento anche prima della proroga era già successivo al 17 06 2013 in ragione della data di approvazione del bilancio.
La proroga dei versamenti derivanti dalla dichiarazione Unificata concederà più tempo a coloro che intendono versare le tasse con la maggiorazione.
- Infatti il termine previsto per il secondo appuntamento è stato rinviato al 20 agosto 2013.
Ciò scaturisce dal ritardo cronico nel rilascio della versione definitiva di GERICO (avvenuta quest’anno il 27 maggio 2013), ossia della procedura informatica «occorrente per il calcolo degli studi di settore» da allegare alla dichiarazione dei redditi, ed anche dalla necessità di ricalcolare gli acconti in presenza di società di comodo e di deduzioni delle auto ad uso promiscuo.
VERSAMENTO A RATE DELLE IMPOSTE SCATURENTI DA UNICO 2013.
A) Persone fisiche non titolari di partita IVA.
Previste 6 rate per coloro che iniziano a pagare dal 17 giugno 2013:
- 17 giugno 2013;
- 30 giugno 2013;
- 31 luglio 2013;
- 02 settembre 2013;
- 30 settembre 2013;
- 31 ottobre 2013.
Previste 5 rate invece per coloro che iniziano a pagare dal 16 luglio 2013 da pagare:
- 16 luglio 2013;
- 31 luglio 2013
- 02 settembre 2012;
- 30 settembre 2013;
- 31 ottobre 2013.
B) Persone fisiche TITOLARI DI PARTITA IVA che esercitano attività di impresa, arte o professione e SOCIETA’ soggette all’applicazione degli studi di settore. Previste 6 rate per coloro che iniziano a pagare dall’8 luglio 2013:
- 8 luglio 2013;
- 16 luglio 2013;
- 20 agosto 2013;
- 16 settembre 2013;
- 16 ottobre 2013;
- 18 novembre 2013.
Previste 4 rate invece per coloro che iniziano il pagamento dal 20 agosto 2013:
- 20 agosto 2013;
- 17 settembre 2013;
- 16 ottobre 2013;
- 18 novembre 2013.
C) Società ed enti non commerciali, imprese non soggette all’applicazione degli studi di settore o con ricavi superiori ad euro 5.164.569. Previste 6 rate per coloro che iniziano la DILAZIONE dal 17 giugno 2013 da pagare alle seguenti date:
- 17 giugno 2013;
- 16 luglio 2013;
- 20 agosto 2013;
- 16 settembre 2013;
- 16 ottobre 2013;
- 18 novembre 2013.
Previste 5 rate invece per le società e per gli enti non soggetti all’applicazione degli studi di settore che iniziano la DILAZIONE dal 16 luglio 2013 da pagare alle seguenti date:
- 16 luglio 2013;
- 20 agosto 2013;
- 16 settembre 2013;
- 16 ottobre 2013;
- 18 novembre 2013.
Come detto precedentemente, la maggiorazione prevista per coloro che vogliono effettuare i versamenti alla seconda scadenza utile (20 agosto 2013 o 16 luglio 2013) costerà lo 0,40% in più rispetto al debito dovuto alla scadenza ordinaria ( 8 luglio 2013 o 17 giugno 2013), salva la possibilità di accedere comunque alla prevista rateazione che dovrà essere calcolata con aliquota e metodo diversi.
Per chi accede infatti alla rateazione, è previsto un tasso di maggiorazione della rata pari allo 0,33% mensile (4% su base annua) da calcolare sulle rate successive alla prima.
La maggiorazione dello 0,33% mensile, equivalente come detto al 4% in ragione d’anno, dovrà essere calcolata indipendentemente dai giorni effettivamente intercorrenti tra una rata e l’altra, ad eccezione solo del pagamento della seconda rata, per causa della proroga, per la quale (seconda rata) invece tale maggiorazione dovrà essere calcolata giorno per giorno.
Esempio:
Pagamento scaturente da Unico 2013 di euro 1.200,00 con il contribuennte che decide di pagare in 6 rate.
La prima rata in scadenza l’8 luglio 2013 sarà pari ad euro 200,00;
La seconda rata in scadenza il 16 luglio sarà pari ad euro 200,18 essendo stata maggiorata degli interessi di 18 cent. (calcolati giorno per giorno) secondo la seguente formula:
200 x 4% x 8 gg (dal 8 luglio al 16 luglio)
—————— = euro 0,18
36000
Per le rate successive alla seconda invece, come già detto, la maggiorazione dovrà essere sempre calcolata in ragione mensile indipendentemente dai giorni intercorrenti tra una rata e l’altra con l’applicazione dell’aliquota dello 0,33% fissa (pari al 4% annuo).
La terza rata quindi, in scadenza il 20 agosto 2013, sarà pari:
ad euro 200 + euro 0,18 (per interessi dall’8 luglio al 16 luglio) + euro 0,66 (per interessi dal 16 luglio al 20 agosto) = euro 200,84. E così via.
- Si ricorda infine, per evitare confusione, che la maggiorazione dello 0,40% sugli importi dovuti, dovrà essere sempre applicata una sola volta ed una tantum, per lo spostamento dall'”8 luglio 2013 al 20 agosto 2013″ o dal “17 giugno 2013 al 16 luglio 2013” (indipendemente se il pagamento avviene in unica soluzione o a rate).
In caso di rate successive dovrà essere applicato il tasso di interessi pari al 4% su base annua, ossia lo 0,33% in ragione mensile, ad eccezione della seconda rata che a causa della proroga vedrà calcolati gli interessi giorno per giorno.
- CONSIGLIAMO comunque in ogni caso, di versare il debito scaturente da UNICO 2013 entro l’8 luglio 2013 o comunque prima di ferragosto, in quanto all’ultima data utile, PREVISTA DALLA PROROGA al 20 agosto 2013, si dovranno pagare anche:
- IVA;
- INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI;
- PREMIO INAIL se rateizzato in 4 soluzioni a partire dal 16 febbraio 2013;
- DM10 relativo a luglio 2013;
- Eventuali ritenute d’acconto relative a luglio 2013.
Si ricorda, in ogni caso, che coloro che non avranno la possibilità di effettuare i versamenti alle scadenze previste (come sopra esposte), potranno accedere all’Istituto del ravvedimento operoso, a cui sarà possibile accedere con 3 modalità diverse, in rapporto alla data di pagamento dei tributi omessi:
- Ravvedimento sprint previsto per coloro che pagano le imposte omesse entro il 14esimo giorno dalla scadenza originaria. L’omissione potrà essere regolarizzata pagando “lo 0,2% delle imposte non versate per ogni giorno di ritardo” (a titolo di sanzione) oltre agli interessi legali del 2,5% da calcolarsi giorno per giorno.
- Ravvedimento breve previsto per coloro che pagano le imposte omesse oltre il 14esimo giorno dalla scadenza originaria ma comunque entro il 30esimo. L’omissione potrà essere regolarizzata pagando il 3% dell’imposta omessa (a titolo di sanzione) oltre agli nteressi legali del 2,5% da calcolarsi giorno per giorno.
- Ravvedimento lungo previsto per coloro che pagano le imposte omesse oltre il 30esimo giorno dalla scadenza originaria ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno (2013) in cui è commessa la violazione (30-09-2014). L’omissione potrà essere regolarizzata pagando il 3,75% dell’imposta omessa (a titolo di sanzione) oltre agli nteressi legali del 2,5% da calcolarsi giorno per giorno.
In riepilogo facciamo una rapida carrellata delle prossime scadenze dando per assunto di avere già chiuso i bilanci europei:
- 17 giugno 2013. Versamento della 1°rata IMU, delle ritenute d’acconto di maggio 2013, del DM10 di maggio 2013 e del saldo o della prima rata di acconto (senza maggiorazione) derivante da UNICO/2013 per quelle società (e i loro soci) che non sono soggetti agli studi di settore;
- 29 giugno 2013. Ultimo giorno per l’approvazione del bilancio europeo per le società che non hanno effettuato l’operazione entro il 30 aprile 2013;
- 30 giugno 2013 – registrato alla Camera di Commercio PEC imprese individuali;
- 30 giugno 2013 – dichiarazione IMU per le variazioni nel possesso degli immobili intervenute nel 2012.
- 8 luglio 2013. Versamento del saldo o della prima rata delle imposte scaturenti da UNICO/2013 senza maggiorazione per le tutte le persone fisiche e per quelle società (compreso soci) soggette agli studi di settore.
- – 16 luglio 2013. Versamento delle ritenute d’acconto di giugno 2013, del DM10 di giugno 2013, e del saldo o della prima rata di acconto (con maggiorazione dello 0,40%) derivante da UNICO/2013 per quelle società (e i loro soci) che non soggetti agli studi di settore;
- – 31 luglio 2013. Predisposizione ed invio del modello 770/2013. (salvo proroga come l’anno scorso al 20 settembre)
- 20 agosto 2013:
- Versamento del saldo o della prima rata delle imposte scaturenti da UNICO/2013, con la maggiorazione dello 0,40% per le tutte le persone fisiche e per quelle società ( compreso soci) soggette agli studi di settore;
- Versamento dei contributi INPS fissi per artigiani e commercianti;
- Versamento della 3° rata del premio INAIL se rateizzato;
- Versamento dell’IVA relativa a luglio 2013 per i mensili e del 2° trimestre 2013 per i trimestrali;
- Versamento delle ritenute d’acconto relativo a luglio 2013;
- Versamento del DM10 per i dipendenti relativo a luglio 2013.
In questo pro-memoria ovviamente non sono comprese le scadenze da UNICO/2013 per coloro che decidono di effettuare il pagamento a rate (avendole già esposte sopra).
Inoltre le presenti indicazioni potranno essere suscettibili di variazioni, visto che al momento della pubblicazione, non è stato ancora pubblicato il provvedimento di proroga.
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