CONDOMINIO.
La Sentenza n°5984 del 16 aprile 2012, emessa dalla VI Sezione della Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso di un amministratore di condominio che pretendeva il rimborso di somme pagate senza la preventiva deliberazione dell’assemblea dei condomini.
IL FATTO.
Un amministratore di condominio aveva pagato un tecnico per la realizzazione di lavori condominiali senza il preventivo mandato dell’assemblea.
I lavori da effettuare riguardavano il rifacimento della facciata del palazzo (quindi si trattava di manutenzioni straordinarie) autorizzati da una delibera assembleare per un costo, come da preventivo allegato “orientativo e non preciso”.
Al termine dei lavori delle parti condominiali le spese da ripartire erano risultate il doppio rispetto al preventivo approvato sia pur orientativo.
La Corte di Cassazione, al contrario di quanto preteso dall’amministratore del condominio – ha affermato che quando i lavori da eseguire riguardano “manutenzioni straordinarie” occorre la preventiva deliberazione assembleare a meno che i lavori non rivestano il carattere “dell’urgenza”. Quando manca il presupposto dell’urgenza quindi, le decisioni assunte “autonomamente “dall’amministratore del condominio per lavori di manutenzione straordinaria non creano obbligazioni nei confronti dei condomini ma a esclusivamente nei confronti personali dell’amministratore di condominio
Lo stesso sarà quindi sarà tenuto personalmente al pagamento delle spese straordinarie non deliberate dall’assemblea.
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