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Procedura del reclamo anticipato ai fini del contenzioso tributario.

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PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO ANTICIPATO CONTRO ATTI IMPOSITIVI SUPERIORI A 20mila EURO.

Per gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate “a decorrere dall’ 1-04-2012” (* vale la data di ricezione dell’atto e non quella di emissione), il cui valore non superi l’importo di 20.000 euro, sarà necessario che il contribuente esperisca preventivamente IL RECLAMO ANTICIPATO. ◄La sua omissione impedirà al contribuente di avvalersi del normale contenzioso tributario.

1) ATTI A CUI SI APPLICA LA NORMA DEL RECLAMO ANTICIPATO.

Sono soggetti al Reclamo anticipato tutti gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate:

  • Accertamenti di maggiori ricavi per imposte dirette;
  • Avvisi di liquidazione e rettifica per imposte indirette;
  • Imposte iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate.
Come recita la circolare, nel caso in cui si voglia impugnare in CTP una cartella di pagamento ricevuta dell’Agente della Riscossione o un fermo amministrativo, eccependone la nullità per omessa notifica, il reclamo Anticipato è necessario.

2) VALORE DELLA LITE.

Come abbiano detto il reclamo è obbligatorio solo per gli atti impositivi di importo non superiore ad euro 20.000,00.
A tal proposito occorre far riferimento all’art. 12 comma 5 del Decreto Legislativo n° 546 del 1992, che dispone che il “valore della lite” è individuato nell’atto impositivo relativamente «alle solo imposte pretese al netto di interessi e sanzioni».
La circolare n. 9/E emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 19 marzo 2012, a tal proposito ha indicato precisamente in che modo determinare il valore della lite ai fini dell’obbligatorietà dell’esperimento del Reclamo anticipato:
  • Quando il valore della lite inerente l’atto ricevuto “non è determinabile” il Reclamo anticipato non dovrà essere esperito. (come è il caso ad esempio di atti preclusivi del prosieguo dell’attività);
  • Quando la lite riguarda rimborsi pretesi dal contribuente occorrerà far riferimento agli importi chiesti a rimborso;
  • Se l’accertamento riguarda l’indebito riporto di perdite fiscali, occorrerà calcolare “una imposta virtuale” per verificare il superamento della soglia di 20.000,00 euro.

3) COMPILAZIONE DEL RECLAMO:

  • Il reclamo deve essere redatto con le stesse modalità del ricorso tributario e dovrà quindi contenere precisamente gli stessi motivi dell’eventuale e successivo ricorso, in quanto essi non potranno essere integrati nell’atto introduttivo del giudizio in Commissione Tributaria.
  • Il Reclamo dovrà essere inviato entro 60 gg dalla notifica dell’atto. Nel computo dei termini, alla medesima stregua della proposizione del ricorso, dovranno essere considerati sia l’interruzione dei termini feriali (1 agosto – 15 settembre) sia la sospensione della decorrenza pari a 90 gg nel caso di inoltro di istanza di accertamento con adesione.
  • Il contribuente nel “reclamo” può inserire l’istanza di mediazione.
  • Al reclamo dovrà essere allegato l’incarico conferito in forma scritta al difensore.

3) MEDIAZIONE.

Con la mediazione si procede ad una fase interlocutoria amministrativa dove il contribuente e l’Agenzia delle Entrate cercano di accordarsi in via stragiudiziale.

4) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Quando la mediazione non si concluda positivamente entro 90 giorni dalla data di notifica del Reclamo, o l’Agenzia delle Entrate invii al contribuente il diniego dell’accogliemento totale o parziale de Reclamo, dalla stessa data decorrono i 30 giorni per costituirisi in giudizio presso la Commissione Tributaria provinciale.

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