#pinomerola
Contenuta nel maxi-emendamento al DDL di conversione del D.L. 16/2012, la previsione di una norma di esenzione “con tetto” delle borse di studio, sussidi, premi ed assegni, ai fini di “istruzione ed addestramento professionale” per importi non eccedenti 11.500 euro.
NORMA PREVIGENTE.
Il co. 1 dell’art. 50 lett. c) del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) dispone che le somme da chiunque percepite a titolo di borsa di studio, sono imponibili quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, se il percipiente non è già lavoratore dipendente del soggetto che corrisponde il sussidio.
LA NUOVA NORMA.
Il D.L. 16/2012, nella nuova formulazione dell’art. 3 co. 16-ter, molto probabilmente aggiungerà al co.1 dell’art. 52 del TUIR (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) la nuova disposizione alla lettera a-1, con la quale si stabilisce che le somme erogate a titolo di sussidi di studio ed addestramento, assegni, ecc.., come disposto dall’art. 50, costituiranno reddito imponibile solo per la parte che eccede euro 11.500.
Il comma 16-quater successivo aggiunge che le suddette borse di studio:
- Non concorrono alla formazione del reddito imponibile se non superiori ad euro 11.500, derogando anche a pregresse disposizioni che invece ne dichiaravano l’esenzione o esclusione integrale da tassazione.
- Non sono comprese nella modifica, e quindi sono sempre esenti, le borse di studio erogate secondo quanto disposto dall’art. 51 co. 2 lett. f-bis) del T.U.IR., le borse di studio erogate dai datori di lavoro ai dipendenti e ai loro familiari diretti.
In pratica una stretta fiscale sulle borse di studio prima in gran parte escluse o esenti.