Home GIURISPRUDENZA L’Amministratore di una srl paga l’INPS quando in prevalenza è operativo.

L’Amministratore di una srl paga l’INPS quando in prevalenza è operativo.

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La Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministratore di una SRL, anche se percepisce “il compenso di carica” soggetto a contribuzione separata INPS (Legge 335/95) è tenuto comunque al “pagamento della gestione IVS I.N.P.S. commercianti”  nel momento in cui il suo apporto in azienda è “prevalentemente operativo”.

La Sentenza 5360 della Corte di Cassazione, pubblicata il 4 ottobre, ha affermato che il socio amministratore di una srl che abbia mansioni operative “prevalenti”  rispetto a quelle strettamente amministrative è obbligato al pagamento dei contributi INPS commercianti oltre all’iscrizione alla gestione separata ai sensi della Legge 335/1995 quale percettore del compenso per l’attività amministrativa che contestualmente svolge.

I giudici hanno ricordato che l’art. 1 co.  203 della Legge 662/1996, dispone che i soci che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, sono soggetti all’ obbligo di iscrizione previdenziale alla gestione degli esercenti attività commerciali  anche quando essi siano amministratori di società di capitali.

Gli ermellini hanno ribadito anche, che ai fini della valutazione della  “prevalenza operativa” del lavoro svolto in azienda dal “socio-amministratore” non rilevano solo le “mansioni prettamente pratiche” ma anche quelle organizzative:

  • nel caso esaminato i giudici di legittimità hanno argomentato che si considerano operative anche le attività organizzative e gestionali dell’azienda che ingeriscono direttamente e in maniera rilevante nel ciclo produttivo.
Ha ribadito la Corte di Cassazione, in conclusione, che la carica di amministratore della società sia meno importante e quindi non prevalente rispetto all’attività operativa svolta dall’amministratore nell’impresa.

Nel caso di specie trattandosi di una società che svolgeva attività commerciale, è stato provato che l’amministratore, si occupava direttamente della gestione aziendale della impresa commerciale, trattando direttamente gli acquisti e le vendite degli immobili, l’organizzazione dei dipendenti, ecc.. 

Insomma l’amministratore gestiva in maniera diretta tutti gli affari della società, e di conseguenza tale circostanza comportava, ai sensi dell’art. 1 co. 208 della Legge 662/1996 l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti IVS INPS. 

COMMENTO:
Riteniamo che in un caso diverso, in cui ad esempio l’azienda abbia un responsabile commerciale con poteri di firma e delega alla stipula di contratti, l’amministratore o gli amministratori possano far valere tale Sentenza per esimersi dalla doppia contribuzione e quindi non essere soggetti al pagamento anche dell’INPS GESTIONE COMMERCIANTI.

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