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Soggetti IRES: riporto delle perdite nel limite dell’80% del reddito.

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#pinomerola
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E del 6-12-2011 ha chiarito alcuni aspetti delle nuove disposizioni in tema di “riporto delle perdite fiscali” (da parte dei soggetti IRES) introdotte dall’art. 23 del D.L. 98 del 6/7/2011, convertito con modificazioni nella L. 111 del 15-07-2011.

Il D.L. n° 98/2011 (manovra di luglio) ha modificato il regime di riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti IRES, aggiornando l’art. 84 del TUIR.

Le perdite pregresse possono essere dedotte nel limite dell’80% del reddito imponibile conseguito nell’esercizio.

Interessati alle modifiche della disciplina del riporto delle perdite sono solo i soggetti IRES, ossia:

  • Le società per azioni e in accomandita per azioni;
  • Le società a
    responsabilità limitata; 
  • Le società cooperative;
  • Le società di mutua
    assicurazione;
  • Gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • I trust
    residenti nel territorio dello Stato, con esercizio esclusivo di attività commerciali; 
  • Le società e gli enti compresi i trust con o senza
    personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato ma con stabile organizzazione in Italia.

 Esclusi dalla limitazione al riporto delle perdite sono gli enti non commerciali anche se esercitano attività d’impresa.

Entrando nello specifico è stato eliminato il limite di utilizzo delle perdite nell’arco temporale di cinque anni dall’anno della loro formazione (con la modifica del comma 1 dell’art. 84 del TUIR),
ma la deducibilità delle perdite fiscali è stata circoscritta, per ogni periodo d’imposta, nel limite dell’80% del reddito imponibile conseguito dalla società.

Nella sostanza a partire dal periodo d’imposta 2011 le perdite fiscali pregresse saranno interamente deducibili senza limiti di tempo, avendo elimitato la deducibilità delle stesse entro i cinque anni dalla loro formazione, ma è stata introdotta una imponibilità minima del reddito societario, anche in presenza di perdite pregresse, al solo fine di  recuperare gettito fiscale, disponendo che le perdite degli anni precedenti possono essere dedotte nell’esercizio oggetto di bilancio nei limiti dell’80% del reddito conseguito nell’esercizio stesso.

Tale nuova regola non vale invece per le sturt up costituite sottoforma di società di capitali per i primi tre periodo d’imposta. 

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