#pinomerola
In vista della scadenza del prossimo 30 aprile 2012, ai fini dello spesometro 2011, ossia dell’invio delle “comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ai 3.000 euro” (effettuate nel 2011), l’Agenzia delle Entrate in data 5 aprile 2012, ha comunicato di aver adeguato il software SPESOMETRO per poter inviare anche le operazioni al di sotto della soglia di 3.000 euro.
In un Comunicato del 5 c.m. l’Ufficio, quindi, ha reso noto che il software della SOGEI disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (ricercabile appunto alla voce “spesometro” ) è stato modificato dando la possibilità di inviare anche le singole operazioni inferiori a 3.000 euro (fatturate) ed a 3.600 euro (non soggette a fatturazione) ma rilevanti ai fini IVA e dello spesometro, relativamente all’anno 2011.
Questa modifica è stata operata anche in funzione dell’entrata in vigore “dell’elenco clienti e forntirori” (a norma dell’art. 2 co. 6 del DL 16/2012) che ha eliminato il limite di 3.000 euro, (previsto dallo spesometro) per le comunicazioni da effettuare per il 2012 entro il 30-04-2013, lasciando l’obbligo, “della comunicazione operazione per operazione” solo per quelle non fatturate (ma rilevanti ai fini IVA) superiori o uguali a 3.600 euro e re-introducendo il vecchio “elenco clienti e fornitori”.
Nella sostanza, lo spesometro per il 2012, ritornerà ad essere il classico elenco clienti e fornitori.
Mentre per il 2011 si dovranno inviare i dati di ogni singola operazione che sia uguale o superiore al tetto di 3.000 o 3600 euro a norma dell’art. 21 del DL 78/2010 «istitutiva dello spesometro», per il 2012 si dovrà inviare il vecchio elenco clienti e fornitori, ossia si dovrà comunicare “cumulutavimente L’IMPORTO TOTALE delle operazioni effettuate nell’arco dell’anno”, per ogni singolo cliente o fornitore anche se inferiori a 3000 euro.
ESEMPI:
1) nel 2011 la società ALFA ha venduto alla società BETA, 10 forniture di merci destinate alla rivendita di cui 5 di euro 4000 oltre IVA e 5 di euro 2000 oltre IVA.
Entrambe le società sono tenute a comunicare, tramite lo spesometro, entro il 30-04-2012, di aver venduto/acquistato 5 forniture di merci di euro 4000, mentre non sono tenute a comunicare le altre cinque pari ad euro 2000 cadauna.
2) nel 2012 la società ALFA ha venduto alla società BETA, 10 forniture di merci destinate alla rivendita di cui 5 di euro 4000 oltre IVA e 5 di euro 2000 oltre IVA.
Entrambe
le società sono tenute ad inviare entro il 30-04-2013 “l’elenco clienti e fornitori” dove sarà indicato di aver
venduto/acquistato dalla società ALFA/BETA forniture per euro 25.000 complessive ( 5 x 3000 + 5 x 2000).
le società sono tenute ad inviare entro il 30-04-2013 “l’elenco clienti e fornitori” dove sarà indicato di aver
venduto/acquistato dalla società ALFA/BETA forniture per euro 25.000 complessive ( 5 x 3000 + 5 x 2000).
3) nel 2012 la società DELTA ha venduto alla società GAMMA, una fornitura di merci destinata alla rivendita pari ad euro 2000 oltre IVA.
Entrambe
le società saranno tenute ad inviare entro il 30-04-2013 l’elenco clienti e fornitori con cui comunicheranno di aver
venduto/acquistato dalla società DELTA/GAMMA una fornitura di euro 2.000 oltre IVA.
Quindi per il 2012 l’obbligo di comunicazione dell’ELENCO CLIENTI E FORNITORI (molto diverso dallo spesometro) riguarderà qualsiasi importo anche inferiore a 3000 euro ed in modo cumulativo (sommando per ogni singolo cliente o fornitore tutte le operazioni effettuate nell’anno) e non “ogni singola operazione” anche se dello stesso cliente o fornitore come previsto dal suddetto spesometro.
le società saranno tenute ad inviare entro il 30-04-2013 l’elenco clienti e fornitori con cui comunicheranno di aver
venduto/acquistato dalla società DELTA/GAMMA una fornitura di euro 2.000 oltre IVA.
Quindi per il 2012 l’obbligo di comunicazione dell’ELENCO CLIENTI E FORNITORI (molto diverso dallo spesometro) riguarderà qualsiasi importo anche inferiore a 3000 euro ed in modo cumulativo (sommando per ogni singolo cliente o fornitore tutte le operazioni effettuate nell’anno) e non “ogni singola operazione” anche se dello stesso cliente o fornitore come previsto dal suddetto spesometro.