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Detassazione Irpef, Ires con l’introduzione dell’ACE. Esempi pratici.

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#pinomerola

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2012 il Decreto Attuativo che prevede l’introduzione dell’ACE.

L’ACE è “L’Aiuto per la Capitalizzazione Economica delle Imprese ” istituita dall’art. 1 co. 7 del D.L. 201/2011 (Decreto salva-Italia) che consiste in una detassazione Irpef, Ires in proporzione ai nuovi apporti di capitali effettuati a favore dell’azienda.

Lo stesso articolo, istitutivo del beneficio ACE, ha previsto “l’emanazione di un decreto attuativo”, da parte del Ministero delle Finanze, che puntualmente è stato pubblicato come sopra detto.
NORMATIVA ACE.
Ricordiamo che la norma introduce la possibilità di una detassazione dal reddito imponibile – ai fini IRES ed IRPEF – pari al 3% dell’incremento di PATRIMONIO NETTO effettuato nell’esercizio IN CORSO rispetto al PATRIMONIO NETTO calcolato al 31-12 dell’anno precedente.La norma agevolativa, nelle intenzioni del Legislatore, ha lo scopo di ricapitalizzare le imprese italiane,  allineandole al “livello patrimoniale” raggiunto dalle aziende degli altri Paesi UE.

Il beneficio quindi è già fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011, in quanto,  gli incrementi di patrimonio netto avvenuti nello stesso anno 2011 rispetto al patrimonio netto esistente al 31-12-2010, potranno essere oggetto di agevolazione ACE  già in UNICO 2012.

INCREMENTI DI PATRIMONIO.

In riguardo si fa presente che gli incrementi di capitale effettuati nell’anno d’imposta dovranno essere ragguagliati ai giorni effettivi che intercorrono dalla “data dell’apporto di capitale” e fino al “31 dicembre”. (come spiegheremo meglio con un esempio).

IMPRESE AMMESSE AL BENEFICIO ACE.

Ammesse al beneficio ACE sono tutte le Imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria, siano esse imprese individuali chr società di persone o di capitali, nonché cooperative ed enti non commerciali.

ESCLUSIONI DAL BENEFICIO ACE.
Sono escluse dall’ACE quindi unicamente le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata (senza stato patrimoniale) in quanto non sarà possibile assumere il dato contabile riferito al “patrimonio netto”.

ESEMPI DI CALCOLO DEL BENEFICIO FISCALE.  Vediamo come si calcola l’ACE.

Base di calcolo.

Per il calcolo della detassazione ACE la base di riferimento è determinata dal solo PATRIMONIO NETTO contabile risultante dal bilancio di ogni esercizio dell’anno precedente.Quindi per la fruibilità della detassazione occorre far riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso al 31-12-2011.

Quanto alla determinazione del PATRIMONIO NETTO di relazione ai fini del calcolo, «il decreto attuativo» ha evidenziato che ai fini della sua quantificazione occorrerà sommare al capitale sociale:

– l’utile d’esercizio conseguito nell’anno (in quanto parte integrante del patrimonio netto);
le riserve di patrimonio netto sia legali, straordinarie e di rivalutazione;
– gli aumenti di capitale sociale;
– i versamenti di sovrapprezzo di quote o azioni;
– i versamenti in conto capitale e a fondo perduto;
– la conversione in azioni di prestiti obbligazionari.

e sottrarre:
– l’erogazione ai soci di utili in acconto;
– gli acquisti di partecipazioni;
– gli acquisti di aziende;
– il conferimento ai soci di beni in natura come i beni aziendali.

A questo punto abbiamo determinato il Patrimonio Netto contabile a cui far riferimento per calcolare “l’incremento di CAPITALE aziendale”, eseguito dai soci, che rileva ai fini dell’ agevolazione.

Incrementi di Patrimonio netto che rilevano ai fini del beneficio ACE:

– aumenti di capitale con versamenti in denaro da parte dei soci non restituibili;
– versamenti dei soci in c/apporto capitale senza diritto alla restituzione;
– utili dell’anno in corso  reinvestiti nell’azienda e lasciati ad incremento del patrimonio netto anziché essere distribuiti;

 – Rinunzia dei soci a finanziamenti erogati all’impresa da parte dei soci:
→ è il caso in cui i soci abbiamo apportato propri capitali nelle casse sociali anche in anni precedenti, a titolo di finanziamenti fruttiferi o infruttiferi e quindi costituenti propri crediti verso la società, e nell’anno di bilancio  abbiano “rinunciato alla loro restituzione” di tali crediti  (in tutto o in parte), con storno ad “altre riserve societarie” che incrementano il PATRIMONIO NETTO dello stesso importo del credito rinunciato. (nota: Per la rinunzia dei soci è necessario redigere verbale di assemblea con data certa).

Su tale incremento di patrimonio NETTO così determinato, si calcola  il 3% , in ragguaglio d’anno  che costituirà  “una diminuzione della base imponibile IRES o IRPEF”.

ESEMPIO: Patrimonio Netto calcolato secondo le regole sopra dette al 31-12-2011 = euro 2.000.000.

Utile imponibile 2011 = euro 300.000.
Il socio Rossi in data 30-06-2011 rinuncia formalmente al proprio credito verso la società che era pari  ad euro 3.000.000 e ricapitalizza quindi la società per il medesimo importo.
Calcolo della detassazione ACE:
3.000.000 x 3% x 180 gg / 360 gg = euro 45.000,00.
Il reddito Imponibile per il 2012 della società con l’applicazione dell’ACE  è determinato in euro 255.000 (300.000 – 45.000).
Il Risparmio d’imposta conseguito dalla società sarà pari ad euro 12.375,00  (45.000 x il 27,50% (aliquota IRES). 

 

Abbiamo fatto riferimento solo al caso di una società di capitali per non dilungarci ulteriormente.
 
Per le imprese individuali e le società di persone, che utilizzano la contabilità ordinaria.  cambiano le modalità di determinazione del patrimonio netto e dei suoi incrementi ai fini della detassazione ACE. 
a cura di Giuseppe Merola commercialista in Sapri

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