#pinomerola
Fino al 2011 i regimi contabili nei quali inquadrare la propria attività erano:
– Il Regime dei minimi L. 244/2007 (forfettone);
– Il Regime delle nuove iniziative;
– Il Regime semplificato;
– Il Regime ordinario.
Ora, a seguito del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 ci sono state delle importanti variazioni che riguardano i primi due regimi elencati che sono stati in pratica unificati, vediamo da vicino le novità e ciò che invece resta invariato.
REGIME DEI MINIMI.
Tale regime è riservato ai contribuenti (di età non superiore ai 35 anni) che esercitano un’arte o una professione o svolgono un’attività di impresa per la quale nell’anno precedente hanno conseguito utili inferiori a 30.000 euro; possono accedervi solo coloro che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2007.
Tra i requisiti per avvalersi “dei minimi” occorre non aver effettuato esportazioni, non avere dipendenti nè collaboratori e non possedere beni strumentali di valore superiore ai 15.000 euro.
Rispetto al vecchio regime dei minimi previsto dalla legge 244/2007 la tassazione con imposta sostituiva si riduce dal 20% al 5%.
La differenza rispetto al precedente regime consiste nella tassazione ridotta al 5% solo ai fini delle imposte sui redditi, mentre l’IVA è sempre dovuta ma una volta all’anno in sede di dichiarazione IVA annuale, secondo le aliquote ordinarie, con l’esenzione però delle liquidazioni periodiche.
Inoltre rispetto al vecchio regime, si è soggetti all’applicazione degli studi di settore ai fini del calcolo della congruità dei ricavi dichiarati.
Pagando la sostitutiva del 5%, quale imposta sui redditi si è esentati dall’IRPEF, IRAP, Addizionale regionale e comunale, dall’obbligo di conservazione delle scritture contabili, fermo restando che devono essere conservate sia le fatture di vendita che quelle di acquisto.
REQUISITI PER L’ACCESSO.
Al regime dei minimi possono accedere anche coloro che intraprendono una nuova attività a partire dal primo gennaio 2012 e che presuppongono di conseguire redditi inferiori all’importo di 30.000 euro o che l’hanno intrapresa dal primo gennaio 2008, con particolare riguardo ad avvantaggiare i giovani con età al di sotto dei 35 anni.
I nuovi imprenditori possono rimanere nel regime dei minimi per cinque anni, ma se non hanno ancora compiuto i 35 anni di età vi possono rimanere fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
ESEMPIO.
Si supponga che una persona dell’età di 27 anni ha avviato un’attività nel 2010, potrà avvalersi di tale regime non fino a al 2015, ma bensì fino al 2017.
Chi decide di uscire dal regime dei minimi non potrà più rientrarvi.
A chi conviene aderire al regime dei minimi?
Questo regime è adatto ai professionisti o a chi opera nel settore dei servizi e quindi a chi ha pochi costi per macchinari da scaricare.
Per pagare meno imposte dirette l’adesione al regime dei minimi si rivela conveniente quanto più ci si avvicina al limite massimo di reddito (30.000 euro), inoltre tale tipo di regime contabile è indicato per chi consegue altri redditi, infatti con “i Minimi” i redditi non vengono cumulati.
REGIME SEMPLIFICATO.
A questo regime aderiscono sia gli imprenditori individuali che le società di persone che nell’anno precedente rientrano in determinati volumi di ricavi, in particolare:
– 309.874,14 euro per coloro che operano nell’ambito di fornitura di servizi;
– 516.456,90 euro per chi opera in tutti gli altri settori.
Questo regime semplificato prevede la tenuta dei registri IVA (delle fatture emesse, ricevute, corrispettivi) e di quello dei beni ammortizzabili; si è esonerati dalla compilazione di tutti gli altri libri previsti per chi aderisce al regime ordinario.
I registri riguardanti l’IVA devono essere integrati però con l’annotazione dei componenti negativi e positivi che non vengono sottoposti all’imposta sul valore aggiunto; è il caso, ad esempio delle spese per stipendi e salari, interessi passivi.
Occorre inoltre procedere alle scritture di rettifica, cioè quelle che riguardano ratei e risconti.
Per quel che riguarda la tassazione, si è soggetti ad IRPEF secondo lo scaglione di reddito corrispondente e ad IRAP.
Sulle fatture va applicata l’IVA che viene liquidata poi trimestralmente o mensilmente, secondo quanto scelto dal contribuente.
REGIME ORDINARIO.
Per le società di capitali è obbligatorio aderire a questo regime e lo è anche in caso di società di persone o imprese individuali qualora si superino i limiti stabiliti per il regime semplificato.
Tuttavia va ricordato che all’ordinario si può aderire anche senza superare i limiti imposti per opzione.
Chi aderisce ha l’obbligo della tenuta di diversi registri:
– libro degli inventari;
– libro giornale;
– libro mastro;
– tutti e tre i registri IVA (fatture emesse, corrispettivi, degli acquisti);
– le scritture di magazzino devono essere tenute solo in caso in cui su superano determinati valori di reddito o di valore delle scorte.
– Il registro dei beni ammortizzabili.
Per quel che riguarda le imposte dirette
con il regime ordinario si è soggetti ad
IRPEF secondo lo scaglione di reddito di appartenenza o ad IRES in caso di società di capitali, così come ad IRAP, mentre sulle fatture bisogna applicare l’IVA che viene poi liquidata ogni tre mesi o mensilmente secondo quanto scelto.
ESEMPI DI ACCESSO AL NUOVO REGIME FORFETTARIO.
Esempio 1.
- Un contribuente che ha utilizzato fino al 2011 il vecchio regime dei minimi e che ha un’età superiore ai 35 anni, deve obbligatoriamente accedere al “regime semplificato normale IVA” senza altra possibilità.
Esempio 2.
- Un contribuente che ha utilizzato fino al
2011 il vecchio regime dei minimi ed ha un’età di 25 anni, può accedere NEL 2012 al nuovo regime dei minimi sempreché abbia iniziato l’attività dopo il 31-12-2007. Il nuovo regime forfettario potrà essere utilizzato fino al compimento del 35° anno di età.
Esempio 3.
Un contribuente che ha utilizzato fino al
2011 il vecchio regime dei minimi ed ha un’età di 25 anni, non può accedere NEL 2012
al nuovo regime dei minimi se abbia iniziato l’attività prima del
31-12-2007. Dovrà accedere obbligatoriamente al regime normale semplificato IVA.
Si ricorda che il nuovo regime dei minimi prevede un’imposizione sostitutiva con applicazione di un’imposta unica pari al 5% dell’utile dichiarato, in luogo della tassazione normale IRPEF, IRAP, Addizionale regionale e comunale Irpef.
In riferimento all’IVA, invece, l’imposta è dovuta con le aliquote normali, tranne l’agevolazione che consiste nel non doverla corrispondere trimestralmente, ma solo in sede di dichiarazione annuale, e cioè versarla una volta all’anno.
Ancora rispetto ai vecchi minimi soppressi, “l’attività sarà soggetta all’applicazione degli studi di settore già a decorrere dall’anno 2012”.
I requisiti come sopra detto sono:
- avere un volume d’affari escluso iva non superiore a 30.000 euro;
- non avere alle dipendenze lavoratori subordinati o inquadrati con altro tipo di collaborazione;
- non effettuare operazioni di esportazioni;
- non avere beni strumentali di importo superiore a 15.000,00 euro. Si ricorda che a tal proposito rilevano anche i beni acquistati in leasing, e le autovetture per l’importo fiscalmente rilevante.
Questo nelle linee generali, nel caso di effettiva applicazione, si prega consultare il proprio consulente o postare un commento preciso in questo blog.