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Circolare Agenzia Entrate: Il Contenzioso tributario stravolto dalla Mediazione tributaria e dal Reclamo Anticipato.

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#pinomerola
                                                                                                                             di Giuseppe MEROLA

Ormai è alle porte, dal 1° Aprile 2012 entrano in vigore i nuovi ISTITUTI deflattivi del Contenzioso Tributario:

  • Il RECLAMO ANTICIPATO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA.
Per contribuenti e professionisti si complicano (e di parecchio) le operazioni in materia di contenzioso tributario. La
circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, emanata dall’Agenzia delle Entrate,
ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dei nuovi
strumenti deflattivi del contenzioso.

Il D.L. n° 98/2011 (manovra di luglio 2011) ha modificato il Decreto Legislativo n° 546/1992, «introducendo “l’art. 17-bis» rubricato come “RECLAMO E MEDIAZIONE” TRIBUTARIA,  che recita:
  • Per le “controversie tributarie” di valore non superiore ad euro 20.000,00 relativi ad atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, notificati a partire dal 1° Aprile 2012, viene previsto un “RIMEDIO” da esercitare in via preliminare, ogni qualvolta si voglia intraprendere un CONTENZIOSO TRIBUTARIO, a pena di inammissibilità dello stesso CONTENZIOSO presso le Commissioni.
1) RECLAMO ANTICIPATO.
Questo rimedio si sostanza nel “RECLAMO ANTICIPATO” che sarebbe  una istanza inoltrata dal contribuente (raggiunto da un avviso di accertamento) all’Agenzia delle Entrate, che anticipa il contenuto del
Ricorso in Commissione Tributaria, a pena di inammissibilità dello stesso.

Nel reclamo anticipato dovrà essere chiesto l’annullamento totale o parziale dell’atto ricevuto, indicandone i
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO che si lamenteranno eventualmente in causa tributaria all’atto dell’instaurazione del vero e proprio contenzioso.

“Chiaramente
il reclamo è obbligatorio solo nel caso si abbia intenzione di
impugnare l’atto impositivo PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE”.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare in epigrage, spiega che trattasi di uno strumento deflattivo del contenzioso.

1) MEDIAZIONE TRIBUTARIA.

Riportiamo forti dubbi sulla bontà dell’Istituto della Mediazione Tributaria dove una parte in causa (l’Agenzia delle Entrate) assumerebbe anche la VESTE DI MEDIATORE (che dovrebbe essere invece un soggetto “super partes”, ossia non interessato direttamente alle risultanze della mediazione stessa).
In tal senso l’Agenzia ha precisato che la MEDIAZIONE, non fa scaturire una maggiore gravosità dell’azione contenziosa del contribuente:
  • L’esito negativo della MEDIAZIONE, come precisa la norma, considera l’azione giudiziaria CONTENZIOSA già in essere, richiedendone successivamente solo l’attivazione in CTP.
I chiarimenti della Circolare.
La mediazione tributaria presenta i seguenti caratteri:
  • Generale. Essa opera per tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Obbligatoria. Il contribuente
    che intende introdurre il Contenzioso Tributario è obbligato a proporre
    l’istanza di mediazione, pena l’impossibilità successiva ad esperire il
    RICORSO “classico”.
  • Previsionale del Reclamo anticipatao obbligatorio.
    La nuova normativa sulla mediazione TRIBUTARIA prevede che al fine
    della proposizione del ricorso sia necessario aver inoltrato
    preventivamente il RECLAMO ANTICIPATO. Esso potrà contenere la richiesta di mediazione tributaria e/o l’istanza di sospensione dell’atto ricevuto. 
  • ll reclamo anticipato va inoltrato entro 60 gg dalla notifica dell’atto.
  • Entro 90 giorni l’Ufficio Fiscale valuterà il reclamo. Decidendo: 

              . Di proporre al contribuente una mediazione tributaria;
              . L’annullamento integrale dell’atto emesso;
              . L’annullamento parziale dell’atto emesso.La riduzione delle
sanzioni del 40% nel caso in cui la mediazione abbia esito positivo, che saranno calcolate sulle imposte scaturenti dai termini dell’accordo.

Il pagamento successivo ad un accordo con esito
positivo potrà essere effettuato con dilazione fino a 8 rate trimestrale
di eguale importo.

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