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Associazioni sportive dilettantistiche: Iva ed Ires quando è dovuta.

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#pinomerola

Le Associazioni sportive dilettantistiche godono di un particolare regime fiscale di favore disciplinato dalla Legge n° 398 del 1991.

Le Associazioni sportive che possono aderire alla Legge suddetta e quindi usufruire delle agevolazioni – che tra poco illustreremo –  sono quelle non aventi scopo di lucro ed affiliate ad un ENTE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA O FEDERAZIONE NAZIONALE.

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In particolare sono quelle associazione sportive che:

  • svolgono effettivamente l’attività sportiva dilettantistica;
  • che nell’anno precedente non abbiamo conseguito  (dall’esercizio di attività commerciali) proventi superiori a 250 mila euro.
E’ bene chiarire preliminarmente che “i contributi o i proventi conseguiti dalle associazione sportive dilettantistiche per il raggiungimento degli scopi istituzionali” NON SONO MAI SOGGETTI A TASSAZIONE. 
 
La legge di favore di cui godono le associazioni sportive, riguarda un particolare regime fiscale AGEVOLATO, a cui possono accedere esclusivamente le associazione sportive dilettantistiche, relativo ai proventi che si conseguono nell’esercizio di “attività commerciali connesse” a quella istituzionale.
 
I benefici di cui godono le associazioni sportive riguardano l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili (ai sensi degli artt. da 14 a 20 del DPR 633/72)  nel caso in cui tali soggetti esercitino “l’opzione” prevista dall’art. 1 della legge 398/91 mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Le Associazioni sportive dilettantistiche che usufruiscono dei benefici fiscali sono tenuti comunque:

  1. alla numerazione e conservazione delle fatture relativi agli acquisti;
  2. alla registrazione degli incassi derivanti da proventi commerciali nell’apposito modello (approvato con Decreto M. 11-2-97);

DISPOSIZIONI IVA in riguardo alle associazione sportive dilettantistiche.

Le Associazioni sportive dilettantistiche sono soggette al pagamento dell’IVA solo per le fatture emesse in riguardo all’attività commerciale eventualmente esercitata in maniera connessa a quella istituzionale.

Le Associazioni sportive dilettantistiche che esercitano anche attività commerciali correlate, come ad esempio le sponsorizzazioni, sono tenute al versamento dell’IVA entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di competenza, ma in base ad un particolare regime agevolato previsto dal comma 6 dell’art. 74 del DPR 633/72 che prevede una forfettizazione dell’IVA dovuta, infatti:

* sull’IVA a debito eventualmente risultante dal periodo di riferimento, le associazioni sportive dilettantistiche, in linea generale, possono detrarre in misura forfettaria il 50% della stessa IVA da loro dovuta, salvo che tale debito risulti da “attività di sponsorizzazione”, nel qual caso la detrazione forfettaria  è pari solo al 10%, ed eventualmente “da diritti radiofonici e televisivi” dove l’abbattimento forfettario è stabilito nella misura di 1/3 del dovuto.

DISPOSIZIONI IRES delle Associazioni Sportive dilettantistiche.
Le Associazioni sportive dilettantistiche sono soggette al pagamento dell’IRES  solo per l’attività commerciale eventualmente esercitata.

Sui proventi di natura commerciale conseguiti dall’associazione sportiva dilettantistica, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi delle società e degli enti non commerciali IRES,  si applica un coefficiente di redditività pari al 3% dei ricavi lordi e su questo l’aliquota IRES pari al 27,50% che costituisce, in conclusione,  l’importo da versare all’Erario.

ESEMPIO:

  • IRES = 27,50% del 3% dei ricavi lordi conseguiti al netto IVA.

Non concorrono però alla determinazione della base imponibile IRES, in base al disposto dell’art.25 della Legge 133/99:

  • i proventi commerciali conseguiti dalle  associazioni sportive dilettantistiche, quando questi siano connessi al raggiungimento dello scopo istituzionale.
  • i proventi derivanti dalla raccolta di fondi effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche in via solo occasionale e saltuaria.
Le associazioni sportive dilettantistiche che possono usufruire di tale regime fiscale di favore sono quelle associazioni RIENTRANTI tra i soggetti previsti dall’art. 87 comma 1 lett. c) del TUIR e che hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1 della legge 398/91.
In cambio di tale particolare regime fiscale d favore concesso a tali associazioni, lo Stato chiede un comportamento di trasparenza amministrativa e contabile.
Per tal motivo ha disposto che ogni transazione in entrata o in uscita pari o superiore ad euro 516,46 debba essere effettuata attraverso un conto corrente bancario o postale.
 
Si ricorda infine,  come da nostro articolo di qualche giorno fa, che le Associazioni Sportive dilettantistiche affiliate a una delle Federazione Nazionali Sportive o Ente di promozione di attività sportive non sono soggetto all’ INVIO DEL MODELLO EAS previsto per il 31 Marzo di ogni anno.
ESEMPI DI DETRAZIONE FORFETTARIA IVA.
Esempio 1:
L’Associazione sportiva BETA effettua la vendita di gadget relativi alla disciplina SPORTIVA che esercita per un ammontare di 10.000 euro oltre IVA.
L’importo risultante quale debito IVA, pari ad euro 2.100, viene decurtato del 50%, quale detrazione forfettaria. Il versamento da effettuare sarà di euro 1050.

Esempio 2:
L’Associazione sportiva BETA viene sponsorizzata dalla società GAMMA SRL, con stampa sulle maglie di gioco del LOGO della ditta sponsorizzatrice. L’Associazione emette la fattura nei confronti della società Gamma – a titolo di sponsorizzazione –  per euro 20.000 oltre IVA.
L’importo risultante quale debito IVA, pari ad euro 4.200, viene decurtato solo del 10%, quale detrazione forfettaria. Il versamento da effettuare sarà di euro 3.780.

Esempio 3:

L’Associazione sportiva BETA vende i diritti televisivi – per la visione delle partite di calcio – ad una emittente televisiva commerciale. L’Associazione emette quindi fattura nei confronti della rete televisiva – a titolo di diritti –  per euro 50.000 oltre IVA.

L’importo risultante quale debito IVA, pari ad euro 10.500 viene decurtato solo del 33,33% ed il relativo versamento da effettuare sarà di euro 7.035.

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