#pinomerola
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3756 depositata il 9 marzo 2012, sembra aver chiuso definitivamente la diatriba sull’applicazione dell’IVA sulla tassa rifiuti oggi TIA1 (ex tarsu). Essa in quanto TRIBUTO non è soggetta all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Si riapre quindi la corsa ai rimborsi IVA.
La TIA1 è inequivocabilmente un TRIBUTO e per questo non soggetto all’applicazione dell’ IVA.
La Tarsu (Tia1) istituita dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 non è soggetta ad IVA – ha confermato la Cassazione – a nulla rilevando il carattere di entrata patrimoniale della Tia2, trattandosi di due prelievi perfettamente distinti anche formalmente.
La Corte di Cassazione quindi archivia in maniera definitiva la questione dell’imponibilità, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, della ex tarsu, e di fatto stravolge la Circolare n. 3/DF del Ministero delle Finanze datata 11/11/2010, dove senza equivoci INVECE si era equiparata la tarsu alla Tia2 (tariffa integrata ambientale – D.Lgs. 152/2006- ), con una valutazione basata esclusivamente su di una sorta di continuità impositiva e non sulla diversa natura dei due “PRELIEVI” e per questo, secondo il Ministero, entrambi soggetti ad IVA. La Tia1, diceva la circolare, è soggetta ad IVA al pari della Tia2 che invece è un’entrata patrimoniale.
I giudici togati hanno diviso in maniera netta la natura delle due tipologie impositive:
▓ La TIA1 (tassa rifiuti) è un tributo e per questo non assoggettabile ad IVA.
▓ La TIA2 (tariffa ambientale) è un’entrata patrimoniale e rimane soggetta all’imposta.
La Consulta prima e la Cassazione poi puntualizzano il concetto giuridico di “tributo”:
«il tributo non è mai correlato alla prestazione o servizio ricevuto», come è il caso infatti della tassa rifiuti o TIA1. Ciò equivale a dire che l’importo da pagare (quale tassa ifiuti) non deriva da un calcolo in funzione del servizio ricevuto, ma è da esso slegato e per questo si connatura quale “tributo”.