Home NEWS ONLUS verifiche fiscali più semplici. Accesso ai locali senza autorizzazione della Procura.

ONLUS verifiche fiscali più semplici. Accesso ai locali senza autorizzazione della Procura.

64
0
#pinomerola
L’art.8 co. 22 del D.L. n. 16 (sulle Semplificazioni), approvato dal C.d.M. in data 24 febbraio 2012 ed  in vigore dal 2 marzo 2012, ha previsto la possibilità di accedere ai locali degli Enti Non Commerciali o delle ONLUS”, ai fini dell’effettuazione di verifiche fiscali, tramite «una semplice autorizzazione del Capo Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante della Guardia di Finanza».

EVASIONE FISCALE ATTIVITA’ COMMERCIALI INQUADRATE COME ONLUS.
Tale modifica si è resa necessaria in quanto molto spesso dietro tali “Enti senza scopo di lucro ed ONLUS” si celano “vere e proprie attività commerciali” al fine di godere dei benefici ed esenzioni previsti dalle norme fiscali proprio per le stesse Onlus.

ACCESSO AI LOCALI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA.
In precedenza “solo con l’autorizzazione del Pubblico Ministero” era consentito accedere nei locali degli Enti non lucrativi e delle ONLUS dietro MOTIVATA richiesta circa la possibile esistenza di  gravi indizi per violazioni tributarie, inoltrata al PM dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.

In generale, i poteri di accesso in locali privati (sia pur commerciali) sono regolati dall’art. 52 del D.P.R. 633/72  e sono divisi in tre distinti livelli autorizzativi:

1) Per l’accesso alle sedi di attività commerciali, professionali,  artigianali ed agricole occorre solo l’autorizzazione del Capo Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante della Guardia di Finanza.
2) Per l’accesso  alle sedi, utilizzate promiscuamente all’abitazione: di attività commerciali, professionali, artigianali ed agricole occorre l’autorizzazione del Capo Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante della Guardia di Finanza dietro convalida del Procuratore della Repubblica a semplice loro richiesta (anche non motivata).
3) Per l’accesso invece alle abitazioni private, e prima del DL 16, “alle sedi delle ONLUS”, occorreva l’autorizzazione della Procura della Repubblica dietro istanza del Capo Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante della Guardia di Finanza, MOTIVATA dall’esistennza di gravi indizi per violazioni di norme tributarie e fiscali. 

ACCESSO AI LOCALI DELLE ONLUS SENZA AUTORIZZAZIONE dopo le modifiche del DL 16.
Il D.L. 16 ha modificato quindi l’art. 52 del D.P.R. 633/72  conseSntendo l’accesso ai locali degli enti non commerciali e delle ONLUS “dietro semplice iniziativa dei militari della Guardia di Finanza o degli Uffici finanziari”.

Sarà più facile quindi poter verificare le attività e le scritture contabili di tali “Enti non lucrativi”, non essendo più necessaria l’autorizzazione giudiziaria per l’accesso ai loro locali.

Ci sembra una disposione valida ….:

  1. in primis perchè la possibilità di verifica fiscale con procedura semplificata consente di scovare  “dietro false ONLUS” vere e proprie attività commerciali a scopo di evasione fiscale;
  1.  ed in secondo luogo perchè la nuova norma tutela LE VERE ONLUS e l’importante valore sociale delle attività che svolgono spesso anche sostituendosi alle competenze allo Stato.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui