L’art. 8 c.18 del Dl n°16 del 24-02-2012 (decreto semplificazioni) è intervenuto solo modificando “il tetto massimo compensabile IVA” della normativa introdotta dal Dl 78/2009 che ha regolamentato e limitato le possibilità di compensazione del Credito IVA annuale o trimestrale in via orizzontale.
Quindi con le modifiche introdotte:
2) Invece l’ulteriore ed eventuale credito IVA che residui oltre i 5000 euro potrà essere utilizzato (sempre in compensazione orizzontale per il pagamento di altri tributi) solo dopo l’invio della Dichiarazione IVA e a decorrere dal 16 del mese successivo.
Diversamente (senza il visto) il credito IVA eccedente la soglia di 15.000 euro potrà essere utilizzato solo in via verticale (IVA da IVA) per le liquidazioni periodiche.
ESEMPIO:
Dalla elaborazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno 2011, la società ALFA risulta titolare di un credito IVA di 25.000 euro.
Se la società decide di voler utilizzare al più presto anche l’altra parte di credito IVA (20.000 euro) dovrà inviare SUBITO la dichiarazione IVA in forma autonoma. (In quanto la presentazione unitamente all’UNICO della stessa dichiarazione IVA farebbe slittare la compensazione al 16 del mese successivo al 30-09-2012). Presentando invece la dichiarazione IVA in forma autonoma nel mese di marzo corrente, il residuo credito totale o parziale potrà essere compensato a partire dal 16 aprile 2012.
DECORRENZA.
In considerazione del fatto che l’emanazione del provvedimento di attuazione, (come indicato nell’articolo 18 c.8 del DL 16) “sembra costituire solo una mera possibilità demandata all’Agenzia”, sembrerebbe logico che il divieto di utilizzo superiore a 5.000 euro decorra dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge ossia dal 2 Marzo 2012; per cui chi avesse utilizzato, con data precedente al 2 marzo, il credito IVA per un importo pari o uguale al vecchio plafond di 10.000 euro non dovrebbe incorrere in alcuna sanzione.
Aggiornamento del 14 marzo 2012.
L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha informato che la riduzione a 5.000 euro del tetto limite per la compensazione orizzontale, come disposto dall’art. 8 co.18 del D.L. 16/2012, si applica a decorrere dal 1° aprile 2012.
Attenzione alla limitazione all’UTILIZZO DELLA COMPENSAZIONE in presenza di iscrizioni a ruolo.
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