#pinomerola
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 394/E del 22 ottobre 2008 ha fornito importanti chiarimenti (in seguito ad un interpello) in merito all’assogettabilità assoluta dei redditi fondiari «al titolare del diritto di proprietà o di usufrutto» dell’immobile, anche nel caso in cui il locatore sia comodatario del bene medesimo.
Il proponente l’interpello aveva ceduto alla moglie il suo appartamento con regolare contratto di comodato d’uso.
A seguito di autorizzazione del proprietario comodante (ossia del marito) la comodataria aveva intenzione di fittare a terzi una parte dell’immobile.
Il quesito riguardava appunto a chi dovesse essere imputato il reddito imponibile, derivante dai canoni di locazione ai fini IRPEF.
Soluzione proposta dall’ISTANTE.
L’istante riteneva che «il proprietario avrebbe dovuto dichiarare esclusivamente la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%», mentre la comodataria “i fitti percepiti” quali “redditi diversi”, anche con la riduzione prevista per la locazione a studenti.
PARERE DELLA DIREZIONE.
In riguardo alla normativa da applicare alla fattispecie esposta l’Agenzia fa osservare, che i redditi fondiari, come previsto dall’art. 26 del TUIR “concorrono, indipendente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto od altro diritto reale…omissis”.
Il contratto di comodato non trasferisce un diritto reale, in questo caso fondiario, in quanto gli artt. 1803 e ss. del Codice Civile, stabiliscono che tale negozio giuridico è un contratto che produce “effetti obbligatori” e “non reali”.
Quindi anche quando nel caso in cui il comodatario abbia stipulato, in qualità di locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dal [proprietario comodante] al [locatore comodatario], ragione per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato sempre al proprietario dell’immobile.
Il reddito che deriva dal contratto di affitto ridotto forfetariamente del 15%, quando sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%, va dichiarato dal proprietario nel quadro RB del modello di dichiarazione UNICO.