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IMU sulla CHIESA e sugli altri enti non commerciali: l’imposta è dovuta solo quando l’immobile è adibito ad uso commerciale.

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#pinomerola

IMU dovuta dalla Chiesa e dagli altri Enti non commerciali solo quando gli immobili sono adibiti ad attività commerciale.

Il D.L. Liberalizazzioni ha previsto il pagamento dell’Imposta Municipale Unica – IMU- anche  sugli immobili di proprietà “della Chiesa e degli altri Enti non commerciali”.
Il Tributo sarà però dovuto, a partire dal 2013,  solo su quegli EDIFICI destinati allo svolgimento di attività «COMMERCIALI», quindi adibiti ad attività connesse a quelle istituzionali, locati o utilizzati per altre fattispecie con scopo di lucro,  che non riconducono ad attività di ordine istituzionale.

L’esenzione dall’IMU invece sarà piena su quegli immobili, di proprietà ecclesiastica, dove viene svolta in maniera esclusiva un’attività senza fini di lucro.

E’ stato chiarito anche, che quando un immobile è destinato per una parte ad attività non commerciale e per l’altra ad attività commerciale, l’IMU sarà dovuta per la sola frazione di fabbricato adibita ad attività commerciale.

A tale scopo il Ministero ha  previsto  una dichiarazione, da parte dell’Ente proprietario, in cui viene individuato inequivocabilmente LA PROPORZIONE tra attività commerciale e non commerciale esercitata all’interno del medesimo edificio. 

Il Premier Monti ha anche chiarito che le scuole non pagheranno l’IMU, quando esse non siano, in linea di massima, a pagamento.

Sono anche esentati dall’IMU, come detto in premessa, quegli Enti Non Commerciali che svolgono senza scopo di lucro attività di assistenza, sanitarie, ricettive e didattiche.

In buona sostanza l’imposizione della tassa quindi è discriminata dalla commercialità dell’uso dell’immobile chiunque ne sia il proprietario.

L’IMU sulla Chiesa doveva essere inserita nel DL Semplificazioni approvato dal Governo il 24 febbraio 2012, poi invece lo stesso decreto ha demandato l’introduzione della tassa ad un emendamento da inserire nel DECRETO LIBERALIZZAZIONI N.1/2012 del 24-01-2012 nel momento in cui sarà convertito in LEGGE.

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