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Liti pendenti minori e chiusura partite IVA inattive tra le maggiori novità della conversione in Legge del Milleproroghe. Con 129 euro si sanano anche le mancate dichiarazione dei redditi.

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#pinomerola
In data 28-02-2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto “Milleproroghe”.

Tra le maggiori novità si segnalano la riapertura dei termini per chiudere le partite IVA inattive e l’ampliamento della platea dei contribuenti che possono accedere allla definizione delle liti pendenti minori. 

Liti pendenti al 31 dicembre 2011.
Riapertura della possibilità di definizione agevolata delle liti pendenti minori di valore non superiore a 20.000 euro.
La manovra di luglio (Dl 98/2011)  aveva previsto la possibilità di definire le liti pendenti di importo (della sola imposta contestata) non superiore a 20.000 euro, con il pagamento agevolato del 10, 30 o 50% del suo valore, rispettivamente per giudizio precedente a favore , per ricorso introduttivo in primo grado non definito, e per giudizio precedente a sfavore.
Per accedere a tale pseudo-condono occorreva che il contenzioso tributario fosse pendente al 1° maggio 2011 e che il pagamento fosse effettuato entro il 31 ottobre con la successiva presentazione della dichiarazione di definizione entro il 31 marzo 2012. 
La Legge 14 di conversione del Decreto Milleproroghe ha disposto un ampliamento dei soggetti che possono aderire alla chiusura agevolata delle liti in corso, con le seguenti modifiche:

a) Sono definibili anche le liti pendenti al 31-12-2011; 
b) Il pagamento del tributo potrà essere effettuato entro il prossimo 2-04-2012.

Quindi chi non ha aderito alla definizione agevolata nei precedenti termini o non vi rientrava potrà farlo avvalendosi della Legge 14 che ha convertito il decreto Milleproroghe.


Partite IVA inattive.
Altra chance è stata data a quei contribuenti che sono titolari di partite IVA inattive, che potranno sanare la loro posizione pagando, entro il 2 aprile 2012, 129 euro, ossia un quarto della sanzione minima di 516 euro.
Molto conveniente appare la norma per coloro che non hanno effettuato tale adempimento:

  •  In primis perchè effettuando il pagamento non sarà necessario inviare la comunicazione di cessazione tramite il modello AA9/10 per le  imprese individuali e i lavoratori autonomi e il modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • Ed  in secondo luogo perchè la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 del 2011 ha puntualizzato che nel momento in cui viene effettuato il pagamento come sopra detto, saranno automaticamente sanate le omissioni per la mancata presentazione delle  dichiarazioni IVA e dei redditi sempreché presentino importi nulli ossia pari a zero;  che riguardano gli anni successivi all’effettiva cessazione dell’attività.

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