#pinomerola
La comunicazione annuale dati IVA relativa all’anno 2011 deve essere presentata entro il 29 febbraio 2012.
L’art. 11 del DPR 435/2001, abrogando l’obbligo di presentare «la dichiarazione IVA periodica», ha uniformato le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia.
Infatti, l’art. 8-bis del DPR 322/1988 introdotto dal citato art. 11, ha disposto l’obbligo di presentare la comunicazione iva riepilogativa, annualmente, entro la fine del mese di febbraio successivo all’anno di riferimento.
Infatti, l’art. 8-bis del DPR 322/1988 introdotto dal citato art. 11, ha disposto l’obbligo di presentare la comunicazione iva riepilogativa, annualmente, entro la fine del mese di febbraio successivo all’anno di riferimento.
Contribuenti obbligati alla comunicazione IVA relativa al 2011.
La comunicazione annuale dati IVA deve essere presentata, in linea di massima, da tutti i soggetti titolari di partita IVA ed obbligati a presentare la dichiarazione IVA.
Eccezioni.
- non devono presentare la comunicazione IVA coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- coloro che presentano direttamente la dichiarazione IVA annuale nel mese di febbraio;
- le imprese individuali che hanno conseguito un volume d’affari non superiore ad euro 25.000;
- i soggetti che effettuano operazioni di di cui all’art. 74 del DPR 917/86 (TUIR).
- i soggetti che si trovano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata.
- i soggetti che esercitano l’attività di giochi ed intrattenimento;
- le persone fisiche imprese individuali che abbiamo concesso in affitto la loro unica azienda e non hanno altri esercizi rilevanti ai fini dell’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO;
- le associazioni senza fini di lucro, sportive dilettantistiche, pro-loco, che abbiano effettuano l’opzione prevista dall’art. 1 della L. 398/1991;
- i soggetti esteri ma UE, che abbiano solo la rappresentanza in Italia e non stabile organizzazione, nel caso non abbiano effettuato in Italia, operazioni rilevanti ai fini IVA;
- i produttori agricoli che abbiano l’esonero dall’art. 34 comma 6 del DPR 633/72) non avendo superato un volume di euro 7000 nell’anno 2011 che sia costituito da almeno 2/3 da vendita di prodotti dell’agricoltura.
- Gli ex-minimi, art. 1 comma 100 L. 244/2007 (regime abrogato dal 1-1-2012(
- Le imprese extra-comunitarie che esercitano l’attività di commercio elettronico, identificati ai sensi dell’art. 74-quinquies;
- Le amministrazioni dello Stato, gli Enti Locali e tutti gli Enti che esercitano funzioni di competenza statale.
Nella stragrande maggioranza dei casi, teniamo a precisare sono tenuti a presentare la comunicazione IVA:
- tutte le società sia di persone che di capitali qualsiasi ne sia il volume d’affari;
- tutte le imprese individuali che hanno superato un volume d’affari di 25.000 euro al netto IVA.
tranne le particolari eccezioni esposte sopra per le quali la comunicazione IVA non è dovuta.