Il contribuente subisce la revoca delle agevolazioni prima casa (sulle imposte di registro sull’acquisto) quando questa sia corredata da una piscina e da un ampio terreno, in quanto considerata casa di lusso.
Per la Cassazione l’esistenza della piscina è «incompatibile con le caratteristiche abitative asseritamente non di lusso di un’abitazione monofamiliare»
L’abitazione con piscina è considerata casa di lusso; e come tale, è da escludere dalle agevolazioni prima casa previste dall’art. 1, parte I, della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 «T.U. imposta di registro». È quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 22 05 2013 n. 12517.
Fattispecie per la revoca agevolazioni prima casa.
Marito e moglie, proprietari dell’immobile, proponevano ricorso contro l’avviso di riliquidazione e irrogazione delle sanzioni ricevuto dall’Agenzia delle Entrate in conseguenza della revoca delle agevolazioni prima casa previste per l’acquisto delle prime abitazioni “non di lusso”.
Sia la CTP che la CTR dichiaravano l’illegittimità del ricorso dei contribuenti.
ln particolare la CTR osservava che l’abitazione si doveva considerare “di lusso”, e quindi non spettante dei benefici fiscali previsti dalle agevolazioni prima casa “fruiti” dai proprietari all’atto dell’acquisto.
Inoltre il fabbricato era stato oggetto di sanatoria per opere eseguite in difformità alla licenza edilizia. Questo è quello che emergeva dalla CTU disposta in corso di giudizio; che accertava inoltre una superfice calpestabile di mq. 262, una piscina scoperta di 80 metriquadri e un vasto terreno di circa 4mila metri quadri, a pertinenze dell’abitazione.
Ciò faceva rientrare il fabbricato tra le abitazioni “di lusso” e quindi non spettante delle agevolazioni prima casa. Inoltre ad avviso della CTR TOSCANA, l’Agenzia delle Entrate aveva correttamente valutato la reale consistenza del bene alla data del trasferimento della proprietà ai contribuenti, oltre alle maggiori imposte di registro che avrebbero dovuto pagarsi nei casi di trasferimento delle abitazioni di lusso che non hanno diritto alle agevolazioni prima casa.
I giudici al fine di stabilire se la casa fosse “di lusso” si sono riferiti ai requisiti fissati dal Decreto Ministeriale LL.PP. 02/08/1969:
l’art. 5 del decreto considera immobili di lusso «le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 mq (esclusi i balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto) e aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta. Nel calcolo della superficie utile deve computarsi ogni volume a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi del requisito dell’abitabilità o della regolarità edilizia».
In virtù della disposizione ministeriale l’esistenza della piscina per la Cassazione è «incompatibile con le caratteristiche abitative asseritamente non di lusso di un’abitazione monofamiliare» e ciò anche se l’abitazione era stata costruita sulla base di una licenza che non la classificava come abitazione di lusso; e solo dopo la costruzione era stata ampliata con una licenza successiva, prima dell’acquisto dei ricorrenti che beneficiavano dinanzia al rogito notarile alle agevolazioni prima casa.
Fonte: Corte di Cassazione.