#pinomerola
La Manovra di Luglio 2011 ha introdotto importanti modifiche in merito all’esperibilità del contenzioso tributario: “Il reclamo obbligatorio” contro gli ATTI IMPOSITIVI.
A decorrere dal 1° aprile 2012 “per impugnare” atti impositivi emessi dall’ADE, “il cui valore non superi 20.000 euro“, al netto di interessi e sanzioni, sarà necessario proporre una sorte di RICORSO ANTICIPATO O RECLAMO OBBLIGATORIO, quale “conditio sine qua non” per instaurare un successivo contenzioso.
Il nuovo articolo 17 bis del D.lgs 546/1992, cosi come introdotto dall’articolo 39 del D.l. 98/2011 (manovra di luglio) inserisce, l’istituto del reclamo obbligatorio come preventiva azione in luogo del ricorso, come un ricorso anticipato.
Il reclamo obbligatorio è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario al preciso fine di evitare, il più possibile, l’instaurarsi di processi tributari per importi non superiori a 20.000 euro.
Trova applicazione per i soli atti emessi dall’AGENZIA DELLE ENTRATE (notificati a partire dal 1° Aprile 2012) che abbiano un valore, come detto, non superiore a 20.000 euro, calcolato sulla base del solo tributo al netto di interessi e sanzioni; restano esclusi dal procedimento del reclamo obbligatorio tutti gli atti emessi da un ente impositore diverso.
Importante:
Per le controversie relativi ad atti impositivi di importo non superiore a 20.000 euro, la presentazione del reclamo obbligatorio costituisce dunque una condizione indispensabile per la eventuale e successiva proponibilità del ricorso presso le Commissioni Tributarie Provinciali.