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Corte di Cassazione 27/1/ 2012: Nella ricostruzione del reddito anche i costi non registrati.

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La Cassazione ha pronunciato il seguente principio: “Un contribuente – titolare di azienda – che omette di presentare  la dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA, nel subire l’inevitabile accertamento induttivo, per la ricostruzione del reddito, avrà comunque diritto alla deduzione forfettaria dei costi rinvenuti nel corso della verifica… sebbene siano costi non registrati“.

E’ quanto ha stabilito la Sentenza della Cassazione n. 1166 del 27.1.2012.

In estrema sintesi, la Cassazione afferma che nella fattispecie suddetta, ai fini della ricostruzione del reddito d’impresa tramite il metodo induttivo «l’Ufficio dovrà considerare anche i componenti negativi di reddito non registrati in contabilità» quali sono i costi non registrati.

La Cassazione ha motivato LA DECISIONE affermando che, ai fini della ricostruzione del reddito d’impresa «applicare l’imposta sui ricavi lordi, senza dedurre i costi non registrati , sia pur  forfettariamente stabiliti, è in contrasto “con l’art. 53 della Costituzione”».

Nella fattispecie di causa, i giudici delle Cassazione continuano dicendo che “non possono trovare applicazione le limitazioni (alla deducibilità dei costi non registrati)  le disposizioni previste dai co. II e III dell’art. 74  del D.P.R. n° 597/73, in quanto tale norma regola il caso in cui la dichiarazione dei redditi, sia infedele ma sussistente”.

Un’interpretazione quella della Cassazione quindi più favorevole al contribuente, rispetto alle ultime decisioni di legittimità, Ciò in relazione  alla suddetta deducibilità, nella ricostruzione del reddito di costi non registrati.

Nella Sentenza è affermato il principio secondo il quale, nel caso di verifiche diverse da quelle analitiche, ed ai fini della ricostruzione del reddito i costi non registrati dovranno essere riconosciuti anche nel caso in cui  non siano stati annotati nelle scritture contabili ed anche quando sia stata omessa la dichiarazione dei redditi.

Fonte: Cassazione Sez. Civile sentenza dep. il 27.1.2012.


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