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Fatture soggettivamente inesistenti: sequestro delle somme incassate

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#pinomerola

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 647 del 12-01-2012, ha disposto il sequestro dei beni del contribuente che ha posto in essere fatture soggettivamente inesistenti, ossia emesse e non contabilizzate, nè ai fini IVA nè ai fini delle Imposte dirette IRES-IRAP (fattispecie diversa dal reato di operazione inesistente).

L’imprenditore che commette tale reato di emissione di fatture soggettivamente inesistenti, può vedersi sequestrate le somme evase, sia in riguardo all’IVA, che in riguardo alle imposte dirette IRES-IRPEF ed IRAP.

I giudici della Suprema Corte, infatti, hanno fatto ricorso al principio secondo il quale “nel momento in cui al contribuente sia contestata l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti, non si può escludere l’esistenza di dichiarazione infedele, anche in riguardo alle imposte dirette”.

La ratio legis si fonda sul presupposto “che sia impossibile considerare corrette le somme dichiarate quali elementi del passivo e dedotte nelle dichirazioni fiscali”, quando esse derivino dalla emissione di fatture soggettivamente inesistenti.

La dichiarazione infedele dell’acquirente, dovuta al fatto che le fatture soggettivamente inesistenti nella contabilità del soggetto emittente, fa scattare il reato, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 74/2000.

Ciò perchè, in tal modo, si consente a terzi di poter evadere sia le imposte dirette che l’IVA, deducendo costi non lecitamente contabilizzabili. Risulta logico che l’Amministrazione, per poter recuperare le imposte indebitamente dedotte dall’acquirente in quanto non dichiarate dall’emittente, pretenda di porre in essere, in capo a quest’ultimo, il sequestro delle somme incassate per recuperare le imposte sottratte all’Erario.

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