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Le comunicazioni finanziarie non sempre porteranno ad accertamenti facili ed incontrovertibili.

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#pinomerola

La Manovra Monti (D. L. n.201 del 6-12-2011 poi convertito nella L. n. 214 22-12-2011), ha operato diverse modifiche in riguardo all’accertamento ed alla riscossione delle imposte.

Ai fini dell’accertamento sono di grande rilievo le nuove disposizioni che riguardano l’obbligo degli Isituti di credito e società del risparmio di inviare all’Amministrazione finanziaria “il contenuto delle movimentazioni” che pongono in esssere i propri clienti.
In precedenza tali istituti erano solo tenuti a comunicare l’esistenza di un rapporto finanziario con il proprio cliente (come la data di apertura e di cessazione ad esempio di un conto corrente) ma non “il contenuto” di tale contratto di deposito, nè tantomeno le movimentazioni contabili relative ad esso.
Attualmente invece è stato introdotto l’obbligo a carico dei sudetti intermediari finanziari (banche, poste, soc.gestione del risparmio e simili) di comunicare all’Agenzia delle Entrate, periodicamente, ogni movimentazione finanziaria dei propri clienti (compresi gli importi accreditati o addebitati) e comprese le informazioni ad esse correlate (come le generalità dei soggetti intervenuti all’operazione).  

Per tutte le movimentazioni si intende “ogni singola operazione” che il cliente pone in essere, come  possono essere, ad esempio, i bonifici, i versamenti ed i prelievi che effettua sul proprio conto corrente bancario, o sul proprio dossier titoli, o che riguardino i  rapporti movimentati con le società di gestione del risparmio, ecc…).

L’Agenzia delle Entrate utlizzerà tali informazioni per organizzare delle liste selettive di soggetti da sottoporre a controllo.

In pratica l’Amministrazione, attiverà le stesse procedure previste per gli accertamenti bancari.
Con l’esame degli importi delle movimentazioni bancarie o del risparmio che il singolo soggetto intrattiene con gli intermediari finanziari, il Fisco potrà facilmente confrontare tali dati con la contabilità aziendale o professionale del contribuente, e sulla base di tale raffronto fondare “un accertamento fiscale”.
I nuovi obblighi a carico degli intemediari decorrono dal 1-1-2012.
Risulta chiaro che la norma apparentemente introdotta anche per ridurre il riciclaggio di danaro illecito, ha il solo scopo di consentire all’Agenzia delle Entrate di emettere avvisi di accertamenti poco contestabili  in quanto fondati sulla base di elementi reali e probanti.
Ciò anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, quando gli accertamenti sono di origine sintetica e presuntiva e facilmente attaccabili in giudizio. 
Con tali dati reali, invece, che attengono ai movimenti bancari posti in essere dal contribuente e  che rilevano scostamenti considerevoli rispetto alle registrazioni contabili della propria azienda, difficilmente la persona o la società accertata riterrà opportuno instaurare un contenzioso tributario, probabilmente già perso. 
  

In conclusione, riteniamo, comunque, sebbene la teoria sia perfetta (come ogni buon docente …. insegna), che la realtà spesso porti a risultati diversi.
Intanto coloro che vogliono evadere possono continuare a farlo aggirando la norma, e cari Professori, di escamotage ne troveranno tanti.

Articolo a cura di Giuseppe Merola Sapri.

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