Con la Sentenza n. 9798 del 27 aprile 2013 La Corte di Cassazione ha affermato la validità e legittimità della notifica di un atto inviato ad una società, quando la stessa notifica sia stata effettuata presso la cassetta postale dello stabile in cui formalmente ha sede legale la società, come risultante dalla visura camerale.
La notifica dell’atto è valido anche quando la società abbia trasferito la sede legale ma non lo abbia comunicato alla C.C.I.A.A. di competenza. In tal caso la notifica al vecchio indirizzo, rilevato dalla visura fa fede ai fini della validità della notifica suddetta.
La notifica dell’atto invece è illegittimità quando viene effettuata presso la sede sociale non più esistente come risulta dalla visura camerale aggiornata.
La Suprema Corte infatti ha stabilito che quando una società trasferisce “solo” la propria sede effettiva, ma non quella legale, ciò non è opponibile ai terzi, salvo dimostrare che questi siano stati messi a conoscenza del trasferimento, dall’amministrazione societaria.
Ciò al fine della legittimità o illegittimità della notifica di un atto.