Durante la vita societaria i soci che hanno effettuato dei finanziamenti a favore della società, possono rinunciare a tale credito, tramite apposito verbale assembleare di rinuncia al credito del finanziamento effettuato in anni precedenti.
La rinuncia al credito da parte del socio incrementa evidentemente il patrimonio netto della società. Come previsto dalla nuova versione del principio contabile Oic 28, riguardante il patrimonio netto, diffusa dall’Organismo italiano di contabilità in bozza per la consultazione sino al 17 febbraio 2014.
Il documento dell’Organismo di contabilità estende la possibilità dei “Versamenti a titolo di finanziamento” iscritti nella voce D3 del passivo di bilancio per i quali la società ha l’obbligo di restituzione PREVEDENDONE l’imputazione a patrimonio netto nel caso di rinuncia al credito da parte del socio. Con la rinuncia al credito non si ha imputazione a conto economico, e pertanto la registrazione contabile sarà:
è “Debiti verso soci a altre riserve senza destinazioni specifica”.
(cenni dell’OIC in merito alla rinuncia al credito)
E’ stata confermata la semplificazione delle riserve di patrimonio netto iscrivibili alla voce “Altre riserve”.
La rinuncia del credito da parte del socio – che si realizza attraverso verbale di assemblea societaria effettuato espressamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società – è trattata contabilmente con le stesse modalità di un apporto di patrimonio.
Pertanto, in tal caso la rinuncia al credito ossia al diritto alla restituzione trasforma il debito in una posta di patrimonio netto con natura di riserva di capitale.
Qui vi proponiamo il nostro proforma di verbale assemblea di rinuncia al credito del socio, in cui sono menzionate le norme di legge che consentono l’operazione, e la disposizione del comitato anti-elusivo, che appunto discrimina il caso di NON ELUSIVITA’ DELLA RINUNCIA AL CREDITO DA PARTE DEL SOCIO.
Vista la complessità dell’operazione avrete un modello di verbale assolutamente impeccabile sia dal punto di vista fiscale che giuridico.
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