Disciplinato dal decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761 il Fondo Credito Cooperativo è una gestione dell’INPS, priva di personalità giuridica, il quale gode di autonomia finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo Credito Cooperativo ha l’obiettivo di intervenire nei confronti dei lavoratori dipendenti nell’ambito di scenari contestuali di crisi, processi di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale, al fine ultimo di favorire il cambiamento ed il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.
Con Messaggio Inps del 25 luglio 2017 è stato sancito che tutte le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, presentate a partire dal 1 gennaio 2017, non possono riguardare interventi superiori ai 12 mesi.
Si ricorda che il Fondo Credito Cooperativo eroga prestazioni ordinarie ed emergenziali. Per quanto concerne quelli ordinari, si annoverano i seguenti:
1) finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale,
2) trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari).
Per quanto concerne gli interventi di carattere “emergente”, si annoverano:
1) assegno a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie,
2) finanziamento di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.
Chi può richiederlo? Possono beneficiare delle prestazioni tutti i dipendenti da imprese che siano tenute ad applicare i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Coloro che sono assunti con qualifica dirigenziale, possono accedere esclusivamente alle prestazioni di assegno emergenziale ed ordinario (non in applicazione di contratti di solidarietà).
Fondo Credito Cooperativo: assegni ordinari per l'integrazione salariale
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