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Contributo di solidarietà: Arrivano i codici tributo per il versamento all’Erario.

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#pinomerola

Non c’è solo la manovra di Monti che ha istituito nuove tasse, ma anche le precedenti, come il contributo di solidarietà istituito dalla manovra bis o manovra di ferragosto.

Per il contributo di solidarietà, (a tutti gli effetti una imposta sul reddito o una extra-irpef), arrivano i codici tributo per il loro versamento all’Erario. Ris. n. 4/E del 9 gennaio 2011.

I sostituti d’imposta sono quindi chiamati a versare gli importi trattenuti sui redditi da lavoro dipendente e assimilati a seguito del conguaglio relativo al 2011.

In presenza di redditi da lavoro dipendente e assimilati, soggetti al contributo di solidarietà, (dovuto  nella misura del 3% sulla parte di reddito che eccede i 300.000 euro lordi annui, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del D.L. 138 del 13 agosto 2011), .i sostituti d’imposta (ossia i datori di lavoro), dopo aver effettuato i calcoli a conguaglio di fine anno, dovranno trattenere ai dipendenti l’importo della tassa  in unica soluzione  per poi riversarla all’Erario.

I codici tributo sono:

  1. il 1618 da utilizzare per il pagamento tramite l’F24 ordinario; (dipendenti del settore privato).
  2. il 145E da utilizzare per il pagamento tramite il modello F24 Enti Pubblici. (dipendenti pubblici).

Il primo deve essere indicato nella sezione “Erario”, colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nei campi <rateazione/regione/prov./mese> e <anno di riferimento>, del mese e dell’anno in cui è stato eseguito il conguaglio.
Il secondo, previsto per l’F24 Enti Pubblici,  deve essere indicato nella sezione <Erario>, unitamente al mese e all’anno a cui si riferisce l’operazione di conguaglio. (Campo riferimento A e campo riferimento B).

Fonte: Fisco Oggi.

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