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Impresa commerciale vestita da "associazione sportiva".

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La finta associazione sportiva non sfugge all’accertamento induttivo.

La sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n° 24898 del 6 nov. 2013, ha stabilito che l’associazione sportiva senza scopo di lucro, non sfugge all’accertamento induttivo quando al suo interno svolge regolarmente attività commerciale a scopo esclusivamente lucrativo.

Per inciso gli enti di tipo associativo, come le associazioni sportive sono soggette ad accertamento, anche induttivo, poiché non godono dello status generale di ESENZIONE DAL PRELIEVO FISCALE, in quanto sono in diritto di svolgere (anche) in via accessoria attività commerciale accanto a quella istituzionale che sarà regolarmente tassata, o “tassata in maniera più favorevole” ma pur sempre soggetta ad imposizione.

Ricordiamo che l’associazione sportiva dilettantistica  ─ per beneficiare della esenzione dalle scritture contabili, e beneficiare delle agevolazioni fiscali in materia di I (oggi IRES) rispettivamente previste dall’art.  4 del Dpr 633/1972 (per l’IVA) e dall’art. 111 del Dpr 917/1986 (per l’IRES) ─  deve provare di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni ad esse imposte  non ESSENDO SUFFICIENTE APPARTENERE ASTRATTAMENTE  a una delle categorie previste da tali norme.

La nostra nota per non incorrere in accertamenti di questo tipo: Onere della prova che riguarda 1) la corretta tenuta del libro dei soci o associati iscritti all’associazione sportiva, 2) la corretta tenuta del registro di cassa delle entrate e delle uscite (dove dovranno essere annotate giornalmente le quote associative incassate e le spese sostenute), 3) l’esistenza delle effettive tessere di ogni iscritto all’associazione sportiva dilettantistica, 4) la redazione per legge del rendiconto annuale dell’associazione sportiva da cui si evince che non stati conseguiti avanzi o utili distribuiti ai soci o diversamente  riportati a nuovo, 5) la corretta tenuta (obbligatoria) di un conto corrente bancario o postale su cui far transitare ogni movimentazione finanziaria in entrata o in uscita che superi l’importo di 516,00 euro.

Ma veniamo alla fattispecie di causa. 

L’Ufficio ricostruiva – in via induttiva – il reddito dell’associazione sportiva, emettendo successivamente “avviso di accertamento” per maggiori imposte IRPEG, IRAP ed IVA oltre le sanzioni, avendo verificato che l’associazione medesima svolgeva attività commerciale senza l’obbligatoria tenuta delle scritture contabili, e non quella NON LUCRATIVA riguardante la gestione di impianti sportivi, con palestre ed annesso bar.

La sentenza della C.T.P. di prime cure, che dava ragione all’ UFFICIO, veniva confermata anche dalla Commissione tributaria regionale.

Così l’associazione sportiva ricorreva per Cassazione contro l’accertamento ricevuto e le due sentenze di conferma.

Nel ricorso ai giudici togati veniva richiesta la illegittimità della sentenza di secondo grado per vizio di motivazione e per violazione dell’art. 86 del T.U.I.R., che secondo la difesa della ricorrente impone, nella sua applicazione, la regola generale della qualificazione dell’associazione sportiva quale ente non commerciale sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto, con onere a carico dell’UFFICIO di fornire la prova contraria. L’Agenzia delle Entrate, sostiene ancora la difesa della ricorrente associazione,  dovrebbe dimostrare il presupposto dell’accertamento emanato contro l’associazione sportiva o la teorica esistenza di ricavi non contabilizzati, prescindendo dalla loro entità.

(In sintesi la difesa della ricorrente tendeva a dimostrare che il danaro che incassava l’associazione, relativo all’uso degli impianti e del bar, riguardavano esclusivamente i soci, e che questi soldi erano entrate qualificate come attività istituzionali e non commerciali).

La decisione della Cassazione.
La Corte Suprema ha respinto in toto il ricorso dell’associazione sportiva e ha dichiarato legittimo il principio di validità dell’accertamento induttivo se l’associazione senza scopo di lucro svolge invece regolare attività commerciale al suo interno.

In via generale nessuna norma fiscale impone l’obbligo di convocare preventivamente il contribuente prima dell’accertamento, non subendo pregiudizio il suo diritto di difesa che può essere esercitato, senza limitazioni, sia nella fase successiva all’ accertamento (in sede di definizione con adesione o di autotutela)  sia nella sede contenziosa (cfr Cassazione sentenze 20268/2008, 16874/2009, 14026/2012).

I giudici della Cassazione aggiungono che in riguardo alle imposte sul reddito delle persone giuridiche, le associazioni non godono di una generale esenzione dal prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro – come prevede l’articolo 111, secondo comma, del Dpr 917/1986 svolgere attività a carattere commerciale correlata a quella istituzionale esente.

Il primo comma dello stesso art. 111 del T.U.I.R., stabilisce che le attività svolte a favore degli associati da parte dell’associazione sportiva non sono considerate commerciali e quindi le quote associative ricevute non concorrono a formare il reddito complessivo “in deroga” alla disciplina generale, fissata dagli articoli 86 e 87 del Tuir, secondo cui l’Irpeg si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche (Cassazione, sentenza 16032/2005).

Di conseguenza, l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione risulta a carico del soggetto che la invoca (ossia spetta all’associazione sportiva) secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’ articolo 2697 del codice civile ( in quanto l’esenzione è l’eccezione alla tassazione e non la regola).

Le Associazioni sportive potranno godere del previsto trattamento agevolato a condizione non solo dell’inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’articolo 5 del Dlgs 460/1997, ma anche dell’accertamento che la loro attività in concreto, si svolga nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cassazione, sentenza 11456/2010).

Nel confermare, quindi, il recupero a tassazione, come redditi di impresa, dei proventi conseguiti dall ’associazione sportiva, IN QUANTO i soci della palestra erano di fatto trattati come semplici clienti di una impresa commerciale, la Corte di Cassazione conclude rilevando che la sentenza impugnata non merita censura, in quanto “gli elementi richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi della non assoggettabilità al tributo, non essendo la stessa società commerciale, siano stati assolutamente insufficienti a tale scopo 1), affermandosi nel  mero richiamo allo statuto ed ignorando i principi chiaramente richiesti dalla Cassazione sull’onere della prova”.

nota 1) Ricordiamo cosa occorre affinchè in sede di verifica si possa provare che l’ente non svolge attività lucrativa:

1) la corretta tenuta del libro dei soci o associati iscritti all’associazione sportiva, 2) la corretta tenuta del registro di cassa delle entrate e delle uscite (dove dovranno essere annotate giornalmente le quote associative incassate e le spese sostenute), 3) l’esistenza delle effettive tessere di ogni iscritto all’associazione sportiva dilettantistica, 4) la redazione per legge del rendiconto annuale dell’associazione sportiva da cui si evince che non stati conseguiti avanzi o utili distribuiti ai soci o diversamente  riportati a nuovo, 5) la corretta tenuta (obbligatoria) di un conto corrente bancario o postale su cui far transitare ogni movimentazione finanziaria in entrata o in uscita che superi l’importo di 516,00 euro.


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