La Commissione tributaria regionale laziale, ha affermato che i professionisti iscritti ad un ordine protetto sono sempre esente dall’IRAP.
Con la Sentenza n. 238-2013 la C.T.R. Lazio ha affermato che l’esercizio di una professione intellettualenon è mai legata, in linea di massima, alla configurazione di una organizzazione di risorse strumentali che possano produrre e lavorare in maniera autonoma senza l’intervento dei professionisti titolari dello studio.
In tali casi l’attività dei liberi professionisti è sempre prevalente rispetto all’organizzazione di mezzi e risorse e per questo non soggetti all’IRAP.
Ritornando alle tante pronunce sui professionisti e l’esenzione dall’IRAP, la Corte Cost. con la sentenza n° 156 del 2001 aveva già affermato che coloro che esercitano una professione – per l’esercizio della quale sia necessario l’iscrizione ad un ordine professionale – quale avvocato, notaio, geometra e così via, non rientrano mai tra coloro che sono soggetti al presupposto proprio dell’imposta IRAP.
L’esercizio della professione intellettuale è legata “all’intuite personae” degli stessi professionisti, e il loro studio professionale è organizzato per mettere in atto le capacità degli stessi professionisti titolari di studio; ciò diversamente da quanto accade per gli imprenditori dove l’azienda, le risorse e i mezzi conservano la caratteristica di ottenere maggiore redditività e produttività senza l’intervento diretto e necessario del titolare diversamente da quanto accade per gli studi organizzati dai liberi professionisti.