Detrazione 36% impianto fotovoltaico.
L’acquisto e l’installazione di un “impianto fotovoltaico” è agevolabile con la detrazione del 36%, a condizione che l’energia prodotta occorra solo alle esigenze dell’abitazione. Lo ha chiarito la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 2 aprile scorso, escludendo la possibilità di commercializzare l’energia prodotta in eccesso. In questo caso non si ha diritto alla detrazione.
Premettiamo che l’art. 16-bis del DPR 917/86 ha introdotto a regime la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie ( che prima veniva prorogata di anno in anno) e che le spese agevolabili per la ristrutturazione degli immobili ad uso abitativo, solo per il periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 sono state elevatate provvisoriamente a 96.000 euro, così pure la detrazione spettante è stata elevata provvvisoriamnete al 50% degli stessi costi sostenuti. Dal 1° luglio 20113 si ritornerà alla norma ordinaria che prevede un tetto massimo di spesa di 48.000 euro – per unità abitativa – e una detrazione spettante pari al 36% delle spese sostenute.
La risoluzione dell’ADE n. 22 del 2 aprile 2013 ha chiarito che l’acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico, al fine di usufruire della detrazione del 36%, dovrà essere utilizzato unicamente per il bisogno energetico dell’abitazione, riferendosi ai soli usi domestici.
Il beneficio, invece, non è spettante quando l’energia prodotta in eccesso viene ceduta all’SGE. E’ il caso in cui l’impianto fotovoltaico installato abbia una potenza superiore ai 20 kw, o quando pur essendo di potenza minore non sia utilizzato esclusivamente al solo bisogno energetico dell’abitazione. Si configura in tal caso l’esercizio di un’attività commerciale.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce ancora che al fine di usufruire della detrazione fiscale, il contribuente dovrà conservare tutta la documentazione che attesti l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico al solo servizio dell’abitazione.
E’ consigliata in ogni caso la conservazione delle autorizzazioni amministrative richesta dalle leggi vigenti, o in mancanza una dichiarazione sotitutiva sottoscritta dal benefeciario che attesti la mancanza di uso commerciale dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico installato.