30 novembre 2012. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in un nota pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, fa chiarezza sugli adempimenti a cui sono soggetti «i vecchi iscritti nel Registro dei Revisori Contabili» e loro tirocinanti, evidenziando che questi ultimi “saranno iscritti d’ufficio nei nuovi registri tenuti dallo stesso «MEF»”, senza dover versare versare alcun contributo di iscrizione.Ancora la nota ribadisce la normativa che dispone quanto detto.
In assenza della comunicazione di aggiornamento «dei propri incarichi» sono previste pesanti sanzioni.
I VECCHI REVISORI che transitano di diritto nel «nuovo registro dei revisori legali», avranno 90 giorni per effettuare tali comunicazioni, decorrenti dalla data in cui la Ragioneria Generale dello Stato emetterà la determina, che stabilirà con quali modalità tale informazioni dovranno essere trasmesse.
Il MEF ha concesso, per tale adempimento, un termine di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione della suddetta “determina” del Ragioniere Generale dello Stato che andrà a definire le modalità di trasmissione delle dette obbligatorie informazioni.
Quindi bisognerà attendere tale DETERMINA, ed adempiere all’obbligo entro 90 giorni dalla pubblicazione della medesima.
Come si potrà riscontrare sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, per i vecchi «ISCRITTI», non si tratta di una nuova iscrizione, ma solo di una comunicazione di aggiornamento dei propri incarichi, da ANNOTARE nel nuovo registro, in cui nel frattempo si è stati trasferiti d’Ufficio.
Si ricorda che tale comunicazione dovrà essere effettuata «anche dai vecchi iscritti senza incarichi», che saranno tenuti ad informare il MEF di tale circostanza, e la volontà di «optare eventualmente per l’iscrizione nella sezione dei Revisori Inattivi».
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