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La Cassazione con l’Ordinanza n° 17929 del 19.10.2012 si è pronunciata di nuovo sulla validità della notificazione degli atti.
Nella fattispecie esaminata sono stati ribaditi due rilevanti principi:
– E’ valida la notificazione, a soggetti persone giuridiche, quando la consegna dell’atto sia effettuata nelle mani del preposto addetto alla sede della società. In questo caso vi è la presunzione che “l’addetto sia incaricato anche alla ricezione di atti e documentazioni del soggetto destinatario”.
– Quando la notificazione avviene attraverso il servizio postale, ai fini della sua validità, è sufficiente che il ricevente sottroscriva il registro della corrispondenza e l’avviso di ricevimento, anche quando la firma sia illeggibile.
Ciò in quanto l’accertamento della relazione tra il destinatario dell’atto e l’effettivo ricevente, efffettuato dall’ufficiale postale, costituisce, insieme alla firma dell’avviso di ricevimento, atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (art. 2700 del C.C.).