L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 42E del 9 novembre 2012 ha chiarito alcuni dubbi circa l’assolvimento dell’obbligo documentale, relativo all’acquisto di carburanti, tramite l’estratto conto delle carte elettroniche con cui è stato effettuato il pagamento, in luogo della scheda carburante.
Si ricorda che tale semplificazione è stata introdotta dal cosi detto Decreto sviluppo del 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011.
In particolare l’Agenzia delle Entrate indica i casi PRECISI in cui è possibile evitare la compilazione della scheda carburante – tramite il pagamento con moneta elettronica – ed i casi in cui invece tale obbligo non viene meno, che sono i seguenti:
- La nuova disposizione non riguarda “le carte fedeltà” associate ad un contratto di «netting».
- La nuova disposizione attiene solo ad un sistema “alternativo” alla scheda carburante, “che quindi continua ad essere in vigore”, per coloro che vogliono effettuare il pagamento tramite contanti.
- L”acquirente potrà utilizzare solo uno dei metodi di pagamento previsti dalle nuove disposizioni,e quindi, non potrà alternare le due modalità di documentazione di spesa nel corso dell’anno.
- La carta elettronica utilizzata per l’acquisto dei carburanti (nel caso di imprese individuali e professionisti) non dovrà essere esclusivamente dedicata al pagamento dei costi rientranti nell’attività di impresa o professione.
- Le carte di credito utilizzate per il pagamento devono essere
intestate obbligatoriamente al soggetto fiscale che esercita l’attività di impresa o professione. - Le carte elettroniche che possono essere utilizzate in luogo della scheda carburante, sono quelle rilasciate dagli intermediari finanziari obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle movimentazioni dei clienti ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73.
- Non potranno invece essere utilizzate le carte di credito emesse dagli intermediari finanziari non residenti nel territorio dello Stato.
- La circolare infine spiega che saranno ben accette le maggiori informazioni circa gli automezzi riforniti potendo associare ad ogni pagamento indicato nell’estratto conto – della moneta elettronica – la targa dello stesso autoveicolo.
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Si CONSIGLIA, in ogni caso, di allegare all’estratto conto un documento riepilogativo interno o una ricevuta non fiscale del distributore da cui si evinca, per ogni rifornimento di carburante, l’imponibile, l’IVA, la percentuale di deducibilità e la targa dell’auto. Ciò anche nella eventualità che il soggetto possa utilizzare la stessa carta di credito sia per i rifornimenti di autoveicoli a deducibilità limitata sia per i rifornimenti di automezzi a deducibilità totale.
Gli elementi necessari per potere operare la detrazione e la deduzione degli acquisti di carburante con moneta elettronica sono in particolare:
– L’intestazione della carta elettronica al soggetto che esercita l’attività d’impresa o professione;
– L’indicazione nell’estratto conto del distributore presso il quale è stato effettuato l’acquisto di carburante;
– La data dell’acquisto.
Ancora la nuova modalità di attestazione degli acquisti di carburanti non necessita dell’indicazione obbligatoria dei chilometri percorsi dalla data di inizio delle registrazioni (come nella scheda carburante) fino alla data di chiusura del periodo mensile o trimestrale.
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