Trattasi di ANOMALIE derivanti da incoerenze nei dati indicati “rispetto a quello che prevede il proprio studio di settore” come ad esempio “la poca rotazione del magazzino” o l’incidenza dei costi residuali (oneri diversi) sui ricavi superiore al doppio della soglia minima”, fino alla semplice “mancata indicazione del valore dei beni strumentali”.
Si dovranno preoccupare della comunicazione anche quei contribuenti che sono risultati congrui agli studi di settore, che come recita la lettera, potrebbero essere ugualmente oggetto di verifica fiscale.
In ogni caso sono tante le cause reali esistenti all’interno dell’azienda che potrebbero aver prodotto tali «discrasie rispetto alle medie di settore» o anomalie, spesso fisiologiche all’attività svolta.
- «Ad esempio “la scarsa rotazione del magazzino” è un fatto normale per un’attività commerciale che ha intenzione di chiudere tra qualche anno».
L’Agenzia delle Entrate quindi, anche quest’anno, ha inviato ai contribuenti la comunicazione riguardante le anomalie riscontrate negli studi di settore allegati ad UNICO/2011, invitandoli a sistemare tali incongruenze al fine di evitare una verifica fiscale.
Tali controlli, comunicazioni e verifiche sugli studi settore potrebbero riguardare sia «chi ha presentato il modello con dati inesatti», sia chi non «lo ha presentato affatto» pur essendovi obbligato.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare sugli studi di settore n. 30/E del 2012, ha chiarito che tali comunicazioni di anomalia hanno lo scopo di avvisare il contribuente di eventuali comportamenti fiscali non corretti, e per i quali potrebbero essere iscritti nelle liste di controllo di quei soggetti da sottoporre a verifica fiscale.
Infatti nella comunicazione l’Amministrazione finanziaria fa presente che qualora le stesse anomalie siano riscontrate anche nel modello UNICO/2012 il contribuente verrà inserito in apposite liste selettive utilizzate APPUNTO per le verifiche fiscali.
COSA FARE.
Il contribuente ricevendo tale comunicazione di anomalia, intanto non deve farsi prendere dal panico, perché il tenore letterale dell’avviso è abbastanza perentorio, nel senso che lo stesso da quasi per assunto l’erronea compilazione degli studi di settore.
Di fronte a tale comunicazione infatti il contribuente ha diverse scelte:
- Qualora si renda conto che il rilievo dell’Ufficio sia corretto e l’incoerenza sia effettivamente causata da un suo comportamento scorretto, dovrà subito attivarsi affinchè la stessa anomalia non si ripeta nel 2012.
- Qualora invece lo stesso ritenga di non aver tenuto alcun comportamento scorretto ma di aver dichiarato esclusivamente «dati corretti» potrebbe ignorare completamente la comunicazione, già sapendo che in caso di verifica ha tutte gli elementi per difendersi e spiegare le anomalie.
- Nel caso in cui invece il contribuente pur ritenendo di essere nel giusto non voglia imbattersi in una verifica fiscale potrà utilizzare l’apposito software “anomalie studi di settore” (prelevabile nella sezione software del sito: www.agenziaentrate.gov.it) e rispedirlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate, spiegando (nei moduli previsti dal software) i motivi di tali incongruenze. (Scelta consigliata soprattutto nel caso in cui la stessa incoerenza si ripeterà pedissequamente anche per il 2012).
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