Interdizione anticipata dal lavoro per maternità. Art. 15 del D.L. n. 5/2012.
Il Decreto Legge n. 5 del 9-2-2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9-2-2012) reca disposizioni in materia di lavoro riguardanti «l’astensione dal lavoro anticipata per maternità».
L’ art. 15 del suddetto DECRETO ha modificato la disciplina della interdizione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.
In particolare l’ASL rilascerà le autorizzazioni all’astensione ANTICIPATA PER MATERNITA’ dopo aver verificato la sussistenza delle seguenti problematiche:
→ Complicanze gravi della gravidanza o altre forme patologiche sofferte dalla lavoratrice che aggravano il suo stato di attesa.
La Direzione Territoriale del Lavoro invece si occuperà di altre due situazioni per le quali potrà rilasciare l’autorizzazione “all’astensione anticipata per maternità”:
→ Quando nel luogo di lavoro siano presenti condizioni pregiudizievoli, anche ambientali, potenzialmente dannose alla salute della donna e del bambino;
→ Nel momento in cui la donna lavoratrice non potrà essere spostata ad altre mansioni quando il suo lavoro rientri tra quelli vietati ai sensi dell’art. 7, o con alta valutazione di rischio ai sensi dell’art. 12.
Altre modifiche ineriscono alla diversa ripartizione delle “Competenze” con particolare riferimento al comma 4, che disciplina “il teorico potere di discrezione attribuito ai servizi dell’Ispettorato del lavoro” che non è più contemplato nel momento in cui si accertino, da parte di enti terzi, condizioni di pregiudizio alla salute della donna lavoratrice e del bambino.