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L'azione revocatoria ordinaria prima e durante il fallimento.

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#pinomerola
Illustriamo sinteticamente a beneficio dei non addetti ai lavori, la complessa problematica dell’azione revocatoria ordinaria intrapresa prima della dichiarazione di fallimento senza impelagarci in inutili dialettiche dottrinali, già peraltro affrontate da coloro che sono esperti nel campo legale.



Si pone la delicata questione della sopravvivenza o meno dell’azione revocatoria ordinaria, esperita da uno o più creditori,  prima della dichiarazione di fallimento.


Dopo la sentenza di fallimento infatti tale azione dovrebbe essere proseguita dal curatore fallimentare (in ossequio a quanto disposto dalla legge fallimentare). 


Ora il problema che andiamo ad analizzare é se tale azione revocatoria ordinaria sopravviva o meno all’intervenuta dichiarazione fallimentare, in caso di inerzia del curatore.

L’articolo 51 della L.F. recita testualmente” salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento“.

Se il creditore che ha promosso l’azione revocatoria ordinaria ha ottenuto dal giudice la sentenza di revoca di atti dispositivi promossi dal debitore a suo danno, “tale inefficacia avrà valore solo in riferimento a quel creditore”


Per questo i beni oggetto di revoca non rientrano nella massa fallimentare e non violano l’art. 51 suddetto.


Il problema che a questo punto potrebbe nascere riguarda la eventuale violazione della “par condicio creditorum” possibile quando il curatore lascia al singolo creditore la possibilità di proseguire la sua azione individuale fuori dal fallimento e su beni che non rientreranno evidentemente nella massa fallimentare.


Le sezioni Unite della Cassazione, hanno affermato che allorquando il curatore non ha inteso impugnare, con revocatoria fallimentare, l’atto di disposizione già impugnato dal singolo creditore con revocatoria ordinaria (art. 2901 e seguenti c.c.)  < >. 


Ovviamente ciò in caso di inerzia del curatore, che con tale omissione, ha ritenuto non ledere l’interesse della massa dei creditori fallimentari.

 Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, Sentenza 17 dicembre 2008, n. 29421. 

Il caso preso in esame riguarda sicuramente un fallimento in cui il debitore abbia altri beni a disposizione della massa creditizia, oltre a quello o a quelli aggrediti dal singolo creditore con l’azione ordinaria.

Questa decisione del curatore è “sicuramente presa nell’interesse della massa dei creditori ” in quanto potrebbe accadere, revocando con legge fallimentare il singolo atto già revocato con l’azione ordinaria, che da una parte si accresce il patrimonio del fallito (su cui far valere le pretese dei creditori), ma dall’altra permette, come in diritto, l’insinuazione nel fallimento anche del singolo creditore bloccato nell’azione revocatoria ordinaria promosssa personalmente, andando a diminuire quanto recuperabile senza che fosse intervenuta la stessa revocatoria fallimentare.


Commento a cura di Giuseppe Merola.
L’autore non si ritiene responsabile in alcun modo di iniziative prese dai lettori in ordine al presente articolo, in quanto lo stesso è pubblicato esclusivamente a scopi informativi e non consulenziali.  

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4 Commenti

  1. Mi scuso per avere commentato l’articolo in modo “Anonimo”, avendo dimenticato di effettuare il login.

    staffore24

  2. Buongiorno, faccio riferimento all’interessante articolo a firma del chiarissimo Giuseppe Merola.

    Fa riflettere l’ampio ambito di discrezionalità tecnica che sembra essere riconosciuta al curatore nell’esercizio della carica.
    Rispetto alla valutazione dell’interesse della massa dei creditori, che precede la scelta decisionale del caso (mancato espletamento della revocatoria fall.re), i creditori interessati potrebbero non essere in grado di azionare un utile sindacato di legittimità o di merito.
    Cfr. Cassazione civile, sez. I , 21 ottobre 2010, n. 21653.

    (Chiedo venia per il giuridichese.)

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