#pinomerola
Nel D.Lgs. 28/2010, che ha introdotto la mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione, erano previsti i provvedimenti normativi che dettavano le condizioni di procedibilità del ricorso giudiziale a partire dal 20 marzo 2011.
Nel Decreto Milleproroghe è stato disposto uno slittamento di un anno ma solo per alcune materie come le controversie condominiali e il risarcimento danni per veicoli e natanti.
Mentre entra in vigore oggi l’obbligo di esperire, in via preliminare, il procedimento di mediazione allo scopo della conciliazione per le seguenti materie:
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- locazione;
- comodato;
- patti di famiglia;
- affitto di aziende;
- risarcimento danni per responsabilità mediche;
- risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Vantaggi ed opportunità della mediazione finalizzata alla conciliazione:
- brevità del procedimento che non può superare 4 mesi;
- costi contenuti (40 euro per ciascuna parte in fase di avvio, e il 12 per mille massimo per ciascuna parte su una controversia ad esempio di 50.000 euro <
>) - tutti gli atti, documenti ecc. relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi altra spesa di importo e natura;
- l’eventuale verbale di accordo è esente da imposta di registro fino a 50.000 euro, che si pagherà quindi solo per l’eccedenza;
- in caso di accordo, e quindi di chiusura della controversia tramite la mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta di 500 euro cadauno che si riduce alla metà in caso di insuccesso e ricorso alla giustizia ordinaria.
fonte: Eutekne.
Nota RFW.
Che dire … siamo abbastanza meravigliati e perplessi, molto conveniente, diremo troppo conveniente.
L’Istituto ci sembra la sostituzione “in diritto” di quello che fanno un pò tutti prima di proporre un giudizio ordinario: cercare di trovare un accordo per evitare il contenzioso civile, appunto nelle materie di competenza della mediazione.
Mi sembra che non possa essere altrimenti, non c’è un difensore di parte, ma un mediatore come di fatto succedeva anche prima nella realtà di tutti i giorni, quando una persona super partes cercava di mediare ed evitare il contenzioso tra i litiganti.
Ma diciamolo onestamente se si ha una controversia per un diritto reale di notevole valore, si va in mediazione per …. fare cosa…. ma poi !!!
se la parte avversa non ha ceduto prima non cederà neanche con la mediazione, si porterà a casa il credito d’imposta e proporrà ricorso tramite il suo legale di fiducia.
Scopri di più da Rivista Fiscale Web
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.