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"Trust Offshore": Vasta operazione della G.d.F., scoperti 250 milioni di evasione. Cenni sull'Istituto e sulla sua validità per il passaggio generazionale.

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#pinomerola
Il 2011 si apre all’insegna dei controlli sull’evasione internazionale compiuta  tramite la costituzione di Trust all’estero.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha riferito che sono circa 50 i trust sotto osservazione e dalle prime verifiche avrebbero evaso almeno 250 milioni di euro.
Secondo i militari l’istituto del “Trust” è stato utilizzato massicciamente al fine di evadere il fisco costituendone le sedi all’estero. In tal modo sono stati occultati redditi prodotti e tassabili in Italia. 

Partecipazioni societarie, beni immobili, titoli finanziari sarebbero stati intestati a Trust offshore esterovestiti, per i quali l’attività era di fatto svolta ed amministratata in Italia ed i cui redditi erano quindi imponibili nel nostro Paese :

  • Due casi eclatanti sono stati scoperti dal Nucleo di  Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pescara che ha smascherato 14 Trust costituiti in Portogallo come società di diritto estero , ma di fatto gestiti dall’Italia e da contribuenti italiani fiscalmente residenti e reali beneficiari dei redditi prodotti.
  •  Lo scopo delle operazioni messe in campo era chiaramente quello di evadere il fisco, intestando le attività patrimoniali e i relativi redditi ai Trust costituiti in Portogallo. Agli stessi erano stati intestati in maniera fittizia circa 30 appartamenti in Sardegna ed uno yatch di notevole valore. L’evasione è stata quantificata in circa 100 milioni di Euro.

  • Altre 6 verifiche simili sono partite dal Nucleo di Vicenza, per controllare un utilizzo illegale dell’Istituto del Trust mediante l’ubicazione delllo stesso in paesi a fiscalità privilegiata con movimentazioni di capitali in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale internazionale e con l’effettuazione di operazioni elusive anche mediante l’intermediazione di imprese estere collegate o controllate, ed anche con la falsa collocazione all’estero di sedi di società di capitali. Per quest’altra operazione, della G.d.F. di Vicenza si parla di un evasione riscontrta di 70 milioni di euro.

  • Arrestato un consulente tributario mandatario di una società fiduciaria per associazione a delinquere e corruzione. La G.d.F. intanto sta acquisendo anche altri mandati fiduciari sottoscritti da Trust italiani ed esteri ai fini di evasione fiscale e riciclaggio. 

  • Ancora il Nucleo di Polizia Tributaria di Pisa sta controllando un contribuente italiano iscritto all’AIRE, che per occultare e schermare i propri capitali avrebbe costituito 10 trust. 

  • Da Cortina d’Ampezzo la G.d.F. ha individuato una persona fisica che ha conferito ad un Trust 9 milioni di euro liquidi, depositati in un conto svizzero, in qualità di beneficiario dei frutti di tale strumenti finanziari.

  • L’evasione non è l’unica ragione per costituire illecitamente un Trust, ma anche  il modo per creare un ombrello protettivo dei propri beni, eventualmente attaccabili da azioni giudiziarie, come il caso di tre Trust scoperti dal Nucleo P.T. di Roma. 
Ma il lavoro della Guardia di Finanza non si ferma qui, in quanto ci sarebbe nel Nord Italia un’organizzazione criminale composta da consulenti che propone ai propri clienti la costituzione di Trust “Offshore” in Paesi a fiscalità privilegiata.

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C’è da dire che solo un mese fa l’Agenzia delle Entrate  forse già avendo avuto sentore del fenomeno circa l’utilizzazione illecita dell’Istituto  aveva emanato la circolare n.61/E del 27-12-2010 comunicando chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust:

  • Premesso cbe l’articolo 1, commi da 74 a 76,della legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007), ha introdotto per la prima volta nell’impianto normativo tributario nazionale alcune disposizioni in materia di trust.
  • Che in particolare, il comma 74 dell’articolo 1 della finanziaria 2007, modificando l’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ha incluso i trust tra i soggetti passivi IRES al pari delle società di capitali.
  • La circolare stessa ha chiarito che era stata riconosciuta al trust un’autonoma soggettività tributaria estendendo ad esso l’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali. 

“Non si possono considerare validamente e fiscalmente operanti, i trust la cui costituzione e gestione è stata realizzata tramite una “mera interposizione di persona” per quanto riguarda la proprietà di beni e la produzione di redditi”.

Nella sostanza, per mera interposizione di persona, si intende che il TRUST non dove essere stato istituito al solo scopo di far perdere la titolarità di beni e redditi ad un soggetto persona fisica (disponente) per attribuirla al Trust medesimo al fine di preservare detti beni da eventuali richieste di escussione; in tal modo l’istituto verrebbe a perdere la sua funzione principale, e per questo non riconosciuto, che è quella di gestire e preservare beni e redditi del disponente a favore di beneficiari (ad esempio dei figli minori) tramite il trust medesimo.



(sintesi della circolare)
                               
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Insoma in conclusione il Trust nato in Inghilterra come Istituto che garantisce il passaggio generazionale, e  recepito giuridicamente in Italia con la ratifica della convenzione dell’Aja del 1-7-1985 mediante la legge n. 364 del 16 ottobre 1989è stato utilizzato a scopi ILLECITI di evasione fiscale ed occultamento di proprietà altrimenti soggette ad azione revocatoria fallimentare od ordinaria.

Cenni sull’Istituto.
Il passaggio generazionale dell’impresa rappresenta un momento critico nella vita aziendale.
Tale problema è signicativamente presente in Italia se si pensa che la  stragande maggioranza delle nostre piccole e medie imprese appartiene ad un solo nucleo familiare. Ciò significa che sia la proprietà del capitale, sia l’amministrazione fanno capo alla stessa famiglia.

Inoltre da uno Studio portato avanti dall’Università Bocconi  risulta che solo il 70% delle  imprese italiane non ha amministratori esterni e  di conseguenza nella maggior parte dei casi abbiamo un unico imprenditore responsabile dell’azienda.
Da ciò nasce il problema del passaggio di consegne dall’imprenditore  ( in capo al quale  è accentrato l’intero potere decisionale) ad altri soggetti presenti nella famiglia nel momento  in cui quest’ultimo si accinge a ritirarsi dal mondo del lavoro , oppure  nei casi di sopraggiunta incapacità  fisica o psichica o addirittura del sopraggiungere della propria morte.

Non è sempre facile individuare con una certa tranquillità colui o coloro i quali continuino a gestire in maniera proficua la propria impresa;  i motivi di tale difficoltà sono diversi:

  • l’assenza di successori che abbiano le capacità adatte; 
  • la difficoltà nello stabilire chi tra i discendenti o  familiari sia maggiormente idoneo anche in previsione futura;
  • la giovane età dei discendenti;
  • il desiderio di non creare conflitti in famiglia, con decisioni autonome del  proprio successore, magari fatte in maniera non del tutto razionale, ma che spesso portano al dissolvimento di quanto costruito; mentre con il Trust si può scegliere il Trustee di fiducia che abbia anche le competenze necessarie per gestire in maniera complessiva l’intero patrimonio e devolvere ai familiari del disponente solo i frutti dello stesso;
  • il voler rimanere al timone il più a lungo possibile;
  • la sottovalutazione del problema. 

Tutte queste criticità hanno provocato statisticamente la chiusura delle aziende di famiglia nel 70% dei casi nel secondo passaggio generazionale e nell’85% dei casi nel terzo  in rapporto all’imprenditore fondatore di successo dell’azienda di famiglia.


In particolare con il trust è possibile:
  • mantenere una efficiente gestione dell’azienda di famiglia; 
  • stabilire nell’atto costitutivo le modalità di gestione e il modo con cui esercitare i diritti derivanti dalle partecipazioni sociali;
  • assicurare l’unitarietà del patrimonio familiare invece di  frammentarlo ad esempio in tante piccole aziende;
  • confidare nella certezza e garanzia delle disposizioni fatte;
  • assicurare redditi e mantenimento a tutti i membri della famiglia, magari in egual misura , indipendentemente dalle loro capacità.
Sinteticamente gli elementi distintivi del trust di common law sono tre:

  1. l’affidamento: cioè il trasferimento di parte del patrimonio del settlor (disponente) ad un trustee (amministratore) il quale riceve i beni per realizzare una finalità che gli è specificatamente indicata dal disponente stesso; il beneficiario fa affidamento sull’osservazione dello scopo da parte del trustee. 
  2. la segregazione dei beni o dei diritti che sono oggetto del rapporto di trust ai fini della non confusione;  essi appartengono al trustee, fanno parte del suo patrimonio, ma sono distinti dagli altri beni; i terzi non possono aggredirli. 
  3.  la perdita, da parte di chi ha istituito il trust del controllo sui bei e sui diritti trasferiti al trustee.
Il dualismo di proprietà (trustee – settlor e beneficiari) insito in questo strumento è la sua caratteristica più importante. 

Il disponente durante la sua vita può affidare parte del suo patrimonio al trustee ma nello stesso tempo ha la facoltà di conservare un certo controllo sull’utilizzo del patrimonio. 

Lo strumento si adatta bene alla soluzione di problematiche successorie che può completare o sostituire un testamento. 

Oltre a questa duttilità bisogna inoltre menzionare, mediante un corretto uso dello strumento, vantaggi fiscali in ambito di tassazione del reddito, capitale ed utili ed è inoltre perfetto per la protezione della disponibilità finanziaria.

Il termine “Trust” è ampiamente conosciuto ed usato ma spesso  ci sono molti malintesi come quello su cosa sia davvero un trust e soprattutto su una certa difficoltà del titolare del patrimonio di costituire un Trust ed affidare solitamente an TERZO fiduciario i propri beni.

Da questo punto di vista si può stare ben tranquilli, il Trust in quanto Contratto ed Accordo più che  SOCIETA’, OBBLIGA il Trustee ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto nell’accordo stesso circa le sue facoltà ed obblighi di agire e decidere, entro determinati limiti stabiliti nell’accordo stesso. 
Inoltre i beni, come detto, NELLA SOSTANZA sono trasferiti ed intestati AL SOGGETTO GIURIDICO TRUST e non al TRUSTEE O GESTORE.

La definizione corretta di un trust come detto è un accordo o contratto. Non è, come molti credono, un tipo speciale di società. È puramente un accordo , anche se molto speciale, tra tre parti.

Un trust  costituito in Italia è definito “Trust interno” in cui tutti gli attori dell’Istituto sono italiani ed i beni relativi sono detenuti in Italia compresa la sede.

E’ appena il caso di menzionare che esistono molte differenze rispetto al patto di famiglia, in quanto mentre quest’ultimo dispone solo sulla successione fisica e statica dei beni di proprietà del disponente, il TRUST invece è un istituto dinamico che oltre ad avere intestati i beni che poi dovranno essere ceduti ai beneficiari, prevede al suo interno anche la gestione di aziende:  esse continuano ad operare a regime a favore dei BENEFICIARI,  che al momento magari non possono, essendo ad esempio minori, ricevere e soprattutto gestire le stesse aziende che il disponente gli intende consegnare. Mediante l’intestazione al Trustee che solitamente è persona di fiducia ed un professionista, il disponente può contare di lasciare ai figli o parenti a distanza di anni, un’azienda solida così come l’aveva lasciata, senza distrarla con gestioni familiari magari incompetenti, mediante tutori o genitori dei beneficiari che non hanno la competenza per conservare il patrimonio e il reddito di determinate e complesse tipologie di attività.    

Nota R.F.W.

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