IRAP: le ultime Sentenze della Corte di Cassazione definiscono i requisiti necessari per l’esenzione. Coloro che possiedono i requisiti pe usufruire dell’esenzione IRAP, potranno richiederne il rimborso (previa instaurazione di un contenzioso tributario in CTP) per un importo pari al tributo versato nei 48 mesi precedenti, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.602/73.
Si ricorda che l’esenzione dall’IRAP non è una norma legge, per cui chi decide di non versare l’imposta (in quanto ritiene di averne diritto) riceverà comunque l’avviso di accertamento (che gli richiederà il tributo omesso dovuto per legge) salvo poi impugnarlo con Ricorso in Commissione Tributaria viste le tante SENTENZE DELLA CASSAZIONE favorevoli al rimborso dell’IRAP pagata dal contribuente.
Secondo quanto affermato dalle suddette Sentenze delle Cassazione i requisiti inequivocabili per l’esenzione dall’IRAP sono:
- Non avere lavoratori o collaboratori stabili in azienda;
- Non possedere beni strumentali eccedenti lo stretto necessario.
Il rischio di un lungo contenzioso è comunque sempre elevato in quanto i requisiti occorrenti al contribuente per essere considerato esente dall’Imposta regionale, «sia pur ben delimitati da comprovata giurisprudenza», devono essere sempre provati da idonea documentazione.
Si ritiene infatti che in “contenzioso tributario” si possa incorrere in qualche difficoltà in merito alla dimostrazione del possesso dei requisiti esimenti.
Secondo la Cassazione, l’esistenza dei REQUISITI per l’esenzione dall’IRAP, una volta provati, sono perentori e quindi va da sè che la posizione giuridica del contribuente ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP non rileva;
infatti:
Ogni contribuente potrà ricevere la Sentenza favorevole di esenzione anche quando non sia “piccolo imprenditore” ai sensi dell’art. 2083 del C.C. ed anche quando sia “iscritto alla Sezione Ordinaria del Registro Imprese”, purché DI FATTO sia in possesso dei requisiti di esenzione.
Una nuova stangata quindi per le Regioni che saranno tenute al rimborso dell’IRAP a favore di quei contribuenti che hanno ricevuto la sentenza di rimborso dell’IRAP pagata nei 48 mesi precedenti all’esperimento del Ricorso.
In ogni caso prima di procedere alla presentazione del Ricorso, che richiede il rimborso dell’IRAP pagata nei 48 mesi precedenti, si consiglia di verificare in maniera inequivocabile il possesso dei requisiti per l’esenzione, in quanto prova a carico del contribuente.
Una recente Sentenza infatti, sempre della Corte di Cassazione, ha negato il rimborso ad un avvocato libero professionista in quanto ritenuto “non esente” dal tributo avendo assunto una collaboratrice part-time.
L’agenzia delle Entrate, nei prossimi giorni, scioglierà il nodo per i “coadiutori familiari” per determinare se sono da considerarsi collaboratori-dipendenti e quindi escludere l’imprenditore dalla possibilità in via giudiziale di ottenere l’esenzione.
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