COPERTURA DELLE PERDITE DI BILANCIO 2017 da approvare entro il 30 aprile 2018, con particolare attenzione alla fiscalità della rinuncia al credito da parte dei soci.
La rinuncia al credito dovrà essere esperita tramite “ATTESTAZIONE” dell’impatto fiscale del credito a cui si è rinunciato.
Se la rinuncia al credito rientra in un atto notarile di ricapitalizzazione della società, bisognerà anche tenere presente l’assoggettamento dell’operazione ad imposta di registro, per il pregresso finanziamento socio eventualmente non registrato all’epoca, ma fatto conoscere all’amministrazione tramite indicazione appunto nell’atto notarile.
Molte società che dovranno coprire perdite di esercizio lo faranno durante l’approvazione del bilancio, e sovente la copertura delle perdite del bilancio da approvare, viene effettuata mediante la succitata rinuncia al credito pregresso di un finanziamento socio, che figurava quale debito societario almeno fino ad oggi.
Sull’operazione interviene l’OIC 28, che ha stabilito che la rinuncia al credito del finanziamento del socio finalizzato alla capitalizzazione societaria, dovrà essere considerato allo stesso modo di un conferimento di patrimonio.
La rinuncia al credito, quindi apporta una trasformazione della natura della posta di bilancio che da debito diviene patrimonio, ovvero una riserva del patrimonio netto (da effettuarsi con la scrittura: [Debiti vs. soci] a [Riserva versamento soci in c/capitale], quindi senza transito attraverso il conto economico. La copertura della perdita mediante rinuncia al credito potrà avvenire nel corso della assemblea con dichiarazione rilasciata da ogni singolo socio, debitamente verbalizzata, oppure, meglio con una comunicazione scritta inviata dal socio alla società.
Non è da sola sufficiente la delibera della assemblea dove il socio dichiara la rinuncia al credito, poichè tale dichiarazione potrebbe non vincolare il socio creditore, , in particolare quelli assenti o dissenzienti.
Impatto fiscale:
In effetti il debito societario si estingue così come il credito del socio verso la società, e questo può generare sopravvenienze attive tassabili in base ai sensi dell’articolo 88 del Tuir. La disposizione prevede infatti l’imponibilità, in capo alla partecipata, della rinuncia al credito effettuato dai soci per l’importo che eccede il valore fiscale del credito. Valore, che deve essere comunicato alla partecipata, all’atto della rinuncia, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (si veda il link sotto quale facsimile); in mancanza, il costo si assume pari a zero con tassazione della rinuncia in capo alla società.
La data certa, pur non essendo richiesta dalla legge è sempre consigliabile e l’invio di una PEC dal socio alla società è sicuramente sufficiente.
Stesso discorso si potrà fare per quei crediti convertiti in partecipazioni, come ad esempio la sottoscrizione di nuovo capitale sociale effettuata non con moneta contante ma con la rinuncia al credito verso la società con ricezione di nuove quote o azioni.
L’onere di allegare all’operazione di rinuncia anche l’attestazione sul costo fiscale del credito è previsto in ogni caso e dunque anche per i crediti il cui valore nominale coincide con quello fiscale. Infatti la ris. 124/E/2017, riguardante il caso di rinunce a crediti per Tfm di soci-amministratori, pare affermare che l’attestazione è richiesta solo se il socio è una impresa, ma la legge non fa questa distinzione sicché è assolutamente opportuno richiedere la certificazione anche a soci persone fisiche e pure per crediti derivanti da precedenti finanziamenti.
Nota pino merola
ESEMPIO E SOLUZIONE PRATICA:
Il socio ha versato in data 26 aprile 2012 a titolo di prestito euro 200.000 alla società cui partecipa.
Alla chiusura del bilancio, ai fini di copertura di una perdita di esercizio 2017, o in altro momento per altre esigenze il socio o più soci decidono di rinunciare, in tutto o in parte al credito vantato come sopra di euro 200.000.
All’atto dell’assemblea – meglio farne una in separata sede rispetto all’approvazione dell’assemblea – il socio effettua la rinuncia al credito:
- tramite apposito verbale che si potrà scaricare da qui e che vi mettiamo a disposizione – che richiama i dettami del comitato anti-elusivo per ogni problema di ordine finanziario e anti-riciclaggio.
- e con invio dell’attestazione che il credito vantato ha oppure non ha, valore superiore a quello allocato in bilancio, ai fini di valutare se la società dovrà dichiarare una plusvalenza imponibile.
Entrambi i modelli – se lo desiderate – potranno essere scaricati seguendo questo link.
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