Novità in vista emanate con la pubblicazione della Circolare n. 13/E sul sito dell’Amministrazione fiscale in materia di credito di imposta per le attività di Ricerca&Sviluppo (R&S). La Legge di Bilancio 2017, articolo 1, comma 15 prevede che l’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta:
- per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- commisurato all’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media di quelli realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione.
Per quanto concerne l’aliquota applicata è pari al 25% per l’eccedenza riferibile alle quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e alle spese di acquisizione di “competenze tecniche e privative industriali” e pari al 50% per l’eccedenza riferibile ai costi per il “personale altamente qualificato” e per i contratti di ricerca extra-muros. L’articolo 3 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 fissava al 25% l’aliquota ordinaria del credito di imposta, elevandola al 50%. Ai fini dell’ammissibilità delle relative spese, la normativa vigente fa riferimento al “personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo”, prescindendo dalla qualifica e dal titolo di studio.
Inoltre, il credito d’imposta per le spese di R&S è subordinato al fatto che gli steso oneri siano rientranti tra quelle ammissibili di importo almeno pari a 30.000 euro entro il tetto massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario.
Per quanto riguarda l’estensione temporale del credito d’imposta sulle spese di R&S è previsto per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e “fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020”.
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