Si può detrarre l’IVA sulla ristrutturazione di immobili strumentali all’attività di casa vacanze o affittacamere.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza N. 8628 datata 29 aprile 2015, che ha affermato che l’Iva sulle fatture di ristrutturazione di fabbricati adibiti ad attività di affittacamere o case per vacanze è detraibile se l’immobile oggetto di lavori di ristrutturazione è strumentale all’esercizio del tipo di attività suddetto di case vacanze o affittacamere.
L’esercizio dell’attività di case vacanza o affittacamere viene considerata attività d’impresa extra-alberghiera e non esclusiva locazione di un locale a fini di pernottamento. La sentenza della Suprema Corte Cassazione è stata supportata anche dalla condizione del contribuente che possedendo licenza comunale precisamente per l’attività di affittacamere per immobili con caratteristiche abitative, prova l’utilizzo strumentale dell’immobile per attività di affittacamere piuttosto che la destinazione fisica (per categoria catastale) dell’immobile medesimo. I ricavi infatti dell’attività di affittacamere sono soggetti ad imposizione ai fini IVA, e quindi di converso hanno diritto alla detrazione IVA per ogni spesa inerente l’attività.