CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2013 n. 9032
La Cassazione: Accertamento bocciato senza gli allegati che avvaloravano la rettifica.
Con la ordinanza n. 9032 del 15 aprile 2013, la Corte di cassazione ha bocciato un accertamento proposto dall’Agenzia delle Entrate per la rettifica del valore di cessione di un’azienda.
Nella determinazione del valore dell’impresa, ai fini dell’accertamento che rettifica l’importo di cessione dichiarato, non basta la mera indicazione della fonte sulla quale l’Ufficio ha basato il calcolo «per la conseguente formazione dell’accertamento».
L’Agenzia delle Entrate è invece obbligata ad allegare i documenti che dimostrano gli elementi presupposti alla valutazione.
Nel caso di specie l’Ufficio contestava al contribuente l’omessa dichiarazione di una plusvalenza per la cessione di una ditta venditrice di taxi, emettendo un accertamento per maggiori “redditi imponibili non dichiarati”, sulla base dei valori desunti «in altri atti di cessione del medesimo settore», ed eseguendo anche delle ricerche su internet.
Ma tali ricerche e fonti utilizzate dall’Ufficio, non erano stati allegati all’accertamento, ragion per cui la rettifica “non consentiva di poter valutare la documentazione su cui si basava, ed era presupposto dell’accertamento”.
Commento:
Riteniamo giusta la decisione dei Giudici della Corte di Cassazione, in quanto la fonte su cui si può presumibilmente ( e non realmente) avvalorare l’ipotesi di una evasione fiscale, “deve essere valida e contestabile”, proprio in quanto il Giudice è chiamato a comminare pene e sanzioni su circostanze gravi, precise e concordanti … (ma certamente non reali) e l’esistenza degli allegati (ai fini della loro verifica) che provano le presunzioni, è condizione essenziale per legittimare la rettifica al contribuente.
Giuseppe Merola Commercialista in Sapri – email: merolaconsulting@rivistafiscaleweb.it