FONDAZIONI BANCARIE: ACCANTONAMENTO A RISERVE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE (DM 25 MARZO 2013).
Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito – in vista della redazione dei bilanci 2012 – la misura dell’accantonamento che le FONDAZIONI Bancarie dovranno accantonare a riserve – sia obbligatorie che facoltative – in relazione all’avanzo di esercizio 2012.
Il D.M. del 25 marzo 2013, pubblicato nella G.U. n. 75 del 29 marzo 2013, ha stabilito, che le FONDAZIONI BANCARIE, dovranno accantonare – per l’anno 2012 – il 20% dell’avanzo di esercizio a FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO.
Cò anche in base alle disposizioni contenute nel Provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001.
RISERVA OBBLIGATORIA delle Fondazioni Bancarie per l’anno 2012.
L’ accantonamento a riserva obbligatoria – previsto dall’ art. 8 comma 1 lett. c) del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 999 – che le Fondazioni Bancarie dovranno operare per l’anno 2012 – è stabilito nella quota “del 20 per cento dell’avanzo di gestione” al netto dell’eventuale copertura di avanzi pregressi per un valore non superiore al 25% degli stessi.
RISERVA FACOLTATIVA delle Fondazioni Bancarie per l’anno 2012.
La creazione del fondo di riserva facoltativo che le Fondazioni Bancarie potrà essere costituire per l’anno 212- a preservazione del patrimonio – è stabilito nella misura massima “del 15% dell’avanzo di esercizio”, solo quando i disavanzi precedenti siano stati integralmente coperti ed al netto del 25% – eventuale – per la copertura dei disavanzi pregressi.